Sez. 1, Sentenza n. 4958 del 20/11/1989 (Rv. 464290 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI - QUESTIONI RELATIVE ALLA APPLICAZIONE DI NORME DI ESENZIONE OD AGEVOLAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA RETTIFICA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI - QUESTIONI RELATIVE ALLA APPLICAZIONE DI NORME DI ESENZIONE OD AGEVOLAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA RETTIFICA.*
In tema di imposte sui redditi, l'art. 36 bis secondo comma lett. A) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (introdotto con l'art. 2 del d.P.R. 24 dicembre 1976 n. 920), il quale consente all'amministrazione finanziaria di correggere gli errori materiali o di calcolo che la dichiarazione del contribuente presenti in ordine alla Determinazione degli imponibili e delle imposte, e, quindi, di procedere direttamente all'iscrizione a ruolo delle maggiori somme risultanti dalla correzione, senza necessità di preventivo accertamento in rettifica, integra disposizione eccezionale, e, pertanto, non è estensibile ad ipotesi diverse da quelle espressamente contemplate, né, in particolare, al caso in cui si contesti la dichiarazione nella parte in cui faccia applicazione di norme di esenzione od agevolazione.*
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 24/12/1976 num. 920 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)