Sez. L, Sentenza n. 4634 del 06/03/2004 (Rv. 570853 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Prestazioni in materia di invalidità civile - Revoca della prestazione per venir meno del requisito sanitario - Accertamento in sede giudiziaria - Verifica della permanenza anche del requisito reddituale - Necessità - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Allorquando venga revocata una prestazione di invalidità civile, nel giudizio avente ad oggetto la sussistenza o meno del diritto alla prestazione revocata il giudice deve accertare non solo il requisito sanitario, ma anche quello economico, pur se la prestazione sia stata revocata unicamente per il venir meno del requisito sanitario, in quanto in tema di revoca non si deve verificare la legittimità o meno dell'atto amministrativo di revoca o di soppressione della prestazione, ma la sussistenza o meno del diritto alla prestazione con riferimento a tutti gli elementi costitutivi previsti dalla legge, che l'interessato è tenuto a dimostrare e dei quali non può presumersi la permanenza, trattandosi di elementi, quale il requisito reddituale, soggetti a variazione.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)