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Sez. 3, Sentenza n. 5584 del 09/04/2003 (Rv. 562039 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Procedimento di qualificazione giuridica del contratto - Preventiva individuazione ed interpretazione della volontà delle parti - Qualificazione operata dalle parti - Vincolatività - Esclusione - Condizioni - Fattispecie in tema di contratto qualificato dalle parti come compravendita di fondo rustico - Prezzo pattuito in misura molto inferiore al valore reale del bene - Qualificazione del giudice di merito come "negotium mixtum cum donatione".
Stato
decisa il 2003-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562039-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

Il procedimento di qualificazione del contratto consiste in primo luogo nella ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti; all'interno di questa operazione il "nomen juris" attribuito dalle parti al contratto non assume rilevanza decisiva e non vincola il giudice, specie nel caso in cui si accerti che la qualificazione operata dalle parti si pone in contrasto con il contenuto di una o più clausole contrattuali. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito il quale, a fronte di un contratto qualificato dalle parti come compravendita di un fondo rustico, aveva ritenuto più corretta la qualificazione di esso come "negotium mixtum cum donatione", in considerazione del fatto che era stato pattuito un prezzo di vendita di gran lunga inferiore al valore effettivo del bene).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 809

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)