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Sez. 3, Sentenza n. 13399 del 22/06/2005 (Rv. 582056 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Qualificazione del contratto - Fasi dell'operazione - Individuazione della comune volontà dei contraenti - Inquadramento nella fattispecie legale - Sindacato di legittimità - Ambito - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582056-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi: la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.; la seconda è quella della qualificazione che procede secondo il modello della sussunzione, cioè del confronto tra fattispecie contrattuale concreta e tipo astrattamente definito dalla norma per verificare se la prima corrisponde al secondo. Questa seconda fase comporta applicazione di norme giuridiche ed il giudice non è vincolato dal "nomen juris" adoperato dalle parti, ma può correggere la loro autoqualificazione quando riscontri che non corrisponde alla sostanza del contratto come da esse voluto. La ricostruzione data dal giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità allorquando si risolva nella richiesta di una nuova valutazione dell'attività negoziale oppure nella contrapposizione di un'interpretazione della medesima a quella del giudice di merito. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente qualificato l'operazione contrattuale portata a termine dalle parti come contratto preliminare di vendita per sé o persona da nominare e subentro nel suddetto preliminare, con esclusione di attività di mediazione tra gli stessi contraenti in relazione al medesimo affare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)