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Sez. L, Sentenza n. 6233 del 29/03/2004 (Rv. 571628 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Obbligo del servizio di mensa - Inclusione nella retribuzione imponibile - Sussistenza - Facoltatività della fruizione del servizio e mancata previsione di una indennità sostitutiva - Irrilevanza - Espressa esclusione contrattuale dell'indennità sostitutiva - Equiparazione alla mancata previsione di una indennità sostitutiva.
Stato
decisa il 2004-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571628-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Con riferimento alla determinazione della base imponibile ai fini contributivi, sussiste per il datore di lavoro l'obbligo contributivo connesso al servizio mensa se esiste l'obbligo dello stesso servizio, senza che rilevino in contrario la facoltatività dell'utilizzazione del servizio stesso e la mancata previsione contrattuale di un'indennità sostitutiva per i lavoratori che non intendano fruirne (cui è da equipararsi l'espressa esclusione contrattuale dell'indennità stessa), stante l'irrilevanza della concreta utilizzazione del servizio mensa.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 1531 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)