Sez. 6, Sentenza n. 1235 del 08/04/1999 Cc. (dep. 16/06/1999) Rv. 214739 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Sono quelli previsti dal sesto comma dell'art. 304 cod. proc. pen. - Necessità che il cumulo avvenga solo tra periodi riferibili alla fase presa in considerazione - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In ipotesi di nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare per regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari (art. 303, comma secondo, cod. proc. pen.), per stabilire se si sia superato, o meno, il limite massimo del doppio dei termini di cui all'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen., devono cumularsi solo i periodi "omogenei", cioè quelli riferibili esclusivamente alla fase presa in considerazione. (Nel caso, il giudice del dibattimento aveva pronunciato sentenza di incompetenza e il procedimento era tornato nella fase delle indagini preliminari: la Corte suprema ha ritenuto che, ai fini del computo del termine di cui all'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen., non dovesse calcolarsi anche il periodo riferibile alla fase del giudizio, venendosi, altrimenti, a confondere inammissibilmente, nello specifico caso, i concetti di "termine massimo di fase" e di "termine complessivo" della custodia cautelare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)