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Sez. 1, Sentenza n. 5149 del 23/09/1999 Cc. (dep. 18/10/1999) Rv. 214290 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Regressione del procedimento con nuova decorrenza dei termini di fase - Non superamento del doppio di tali termini - Necessità - Criteri di computo.
Stato
decisa il 1999-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214290-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Poiché l'art.304, comma 6, c.p.p. si riferisce ai termini massimi di custodia cautelare che non possono essere superati nell'ambito della singola fase o ai fini del calcolo della durata complessiva della custodia cautelare, i termini di fase della custodia cautelare debbono essere calcolati per ciascuna fase alla quale si riferiscono, sommando tra loro i vari periodi di privazione della libertà sofferti nella stessa fase o nello stesso grado di giudizio. Pertanto, nel caso di regressione del procedimento ai sensi dell'art.303, comma 2, c.p.p., il termine massimo di custodia cautelare - tenuto conto della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n.292 del 1998, secondo cui la regola dettata dall'art.304, comma 6, c.p.p.opera anche in detta ipotesi - potrà ritenersi superato qualora la relativa durata abbia superato il doppio dei termini di fase (ivi comprese le eventuali sospensioni) oppure i termini complessivi previsti dall'art.303, comma 4, c.p.p., ferma restando l'esclusione dal computo dei periodi sofferti in custodia cautelare afferenti ad altri gradi del giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)