Sez. 3, Sentenza n. 10840 del 06/08/2001 (Rv. 548813 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Provvedimenti emessi dal G.E. di revoca o modifica di un proprio precedente provvedimento - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Non è ammissibile il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso le ordinanze con cui il giudice dell'esecuzione revoca o modifica un proprio precedente provvedimento; le stesse non sono, infatti, definitive, essendo soggette a riesame in forma contenziosa attraverso l'opposizione agli atti esecutivi (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento con cui il GE aveva revocato l'ordinanza di assegnazione di un credito, nell'ambito di un'esecuzione presso terzi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 484, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)