Sez. 5, Sentenza n. 25695 del 10/12/2007 (Rv. 601270 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Proposizione in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 546/1992 - Autorizzazione della competente direzione regionale - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all'art. 52, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - a termini della quale gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate e gli uffici del territorio del Ministero delle finanze, per la proposizione dell'appello principale, necessitano della preventiva autorizzazione, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate e dal responsabile del servizio contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, la cui mancanza determina l'inammissibilità dell'impugnazione -, non si applica agli atti di appello proposti prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs. (ossia dal 1 aprile 1996), che continuano ad essere regolati dal d.P.R. 636/1972, precedentemente in vigore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 72 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)