Sez. 1, Sentenza n. 7869 del 22/08/1997 (Rv. 506987 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - IMITAZIONE SERVILE | Brevetto per modelli ornamentali - Nullità - Dichiarazione - Tutela concorrenziale per imitazione servile della forma del prodotto - Ammissibilità.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - IMITAZIONE SERVILE
La dichiarazione di nullità del brevetto per modello ornamentale se esclude la sussistenza dell'illecito brevettuale, non comporta anche la esclusione dell'illecito concorrenziale per imitazione servile della forma del prodotto dell'impresa concorrente, data la diversità dei fatti costitutivi di detti illeciti. Infatti, la fattispecie costitutiva della imitazione servile è la confondibilità, ovvero l'equivoco sulla origine del prodotto che si introduce nel mercato attraverso la imitazione degli elementi formali di un prodotto dotati di efficacia distintiva, quale ne sia l'eventuale rilievo brevettuale. Pertanto, alla tutela concorrenziale può farsi ricorso sia nelle ipotesi di rigetto della tutela brevettuale che in quelle in cui il prodotto non sia brevettabile, potendo essere oggetto della imitazione servile anche quelle forme del prodotto che non essendo fornite di particolari pregi di utilità, ed in quanto tali brevettabili, vengono usate per difendere l'avviamento, ovvero allo scopo di differenziare il prodotto da quello del concorrente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 1, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)