Sez. U, Sentenza n. 12150 del 11/11/1992 (Rv. 479470 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - In genere | Ricorso ex art. 111 Cost. - Deduzione di vizi di motivazione - Ammissibilità - Limiti.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - In genere
Con il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione - anche se proposto avverso sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche in grado di appello - non è dato denunciare vizi di motivazione che non si risolvono essi stessi in una violazione di legge, siccome incidenti non già sulla sufficienza e coerenza logica del discorso giustificativo, bensì sulla sua stessa esistenza, come nei casi in cui il contesto del provvedimento impugnato dimostri, di per sè e senza alcun riferimento a dati estranei, la mera apparenza o l'assoluto difetto della motivazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 200
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)