Sez. 1, Sentenza n. 2011 del 12/03/1990 (Rv. 465849 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - OBBLIGO DI LIQUIDAZIONE - SUSSISTENZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - OBBLIGO DI LIQUIDAZIONE - SUSSISTENZA.*
Allorquando il giudice dichiara la propria incompetenza (chiudendo il processo davanti a sè), deve provvedere sulle spese giudiziali, pur se non ha deciso su alcun punto di merito della causa, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente. (V 2618/79, mass n 398952; (Conf 852/85, mass n 439035; (Conf 5897/79, mass n 402567).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)