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Sez. 3, Sentenza n. 7767 del 29/03/2007 (Rv. 596080 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO | Fra le stesse o anche altre parti - Potere del giudice - Loro utilizzazione - Ammissibilità - Fondamento - Condizioni - Necessità della loro allegazione - Ricorso per cassazione inerente il loro omesso esame - Riproduzione degli atti e dei documenti che le contengono in virtù del principio di autosufficienza del ricorso - Indispensabilità.
Stato
decisa il 2007-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596080-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO

Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti, e da esse desumere elementi che - al di fuori dei casi di opponibilità dell'accertamento derivante dal giudicato - devono, peraltro, costituire oggetto di autonoma valutazione (e non essere, perciò, solo acriticamente recepite) dei fatti sottoposti alla sua cognizione; tuttavia, occorre che dette prove gli siano state indicate e di esse, ove se ne lamenti l'omesso esame in sede di legittimità, siano riprodotti il tenore letterale degli atti e dei documenti in cui si sostanziano.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 115, Cod. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)