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Sez. 2, Sentenza n. 14538 del 30/07/2004 (Rv. 575106 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE | Del giudice istruttore - Con vice pretore onorario nominato ad integrare il collegio - Attività compiuta - Rinvii puri e semplici - Vizio di costituzione del giudice - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Violazione degli artt. 174 cod. proc. civ. e 74 disp. att. - Mera irregolarità.
Stato
decisa il 2004-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575106-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE

Il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio e non investita della funzione esercitata, e perciò non è riscontrabile nell'ipotesi in cui il vice pretore onorario, nominato a far parte di un collegio - come consentito dall'art. 105 dell'ordinamento giudiziario: cfr Corte cost., sent. n.99 del 1964 e n. 36 del 1965 -, abbia sostituito il giudice istruttore, limitandosi ad effettuare dei rinvii semplici, e non di fissazione o prosecuzione dell'udienza collegiale. Nè rileva che la sostituzione sia avvenuta senza l'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att. stesso codice, perché tale violazione costituisce, in difetto di espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 105 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)