Sez. 2, Sentenza n. 36167 del 03/05/2017 Cc. (dep. 21/07/2017) Rv. 270690 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca e sostituzione - Omessa notifica alla persona offesa - Inammissibilità dell'istanza a norma dell'art. 299 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 D.L. n. 93 del 2013 - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare coercitiva in atto per omessa notifica alla parte offesa - ai sensi dell'art. 299, cod. proc. pen. - presuppone che quest'ultima sia "notiziabile", ovvero abbia nominato un difensore oppure dichiarato o eletto domicilio, e che tali dati siano rilevabili dagli atti accessibili all'istante; ne consegue che, nell'ipotesi di parte offesa non identificata né identificabile, l'istanza dovrà essere valutata nel merito, stante l'incolpevole impossibilità di adempiere all'obbligo informativo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)