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Sez. 2, Sentenza n. 36167 del 03/05/2017 Cc. (dep. 21/07/2017) Rv. 270690 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca e sostituzione - Omessa notifica alla persona offesa - Inammissibilità dell'istanza a norma dell'art. 299 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 D.L. n. 93 del 2013 - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270690-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare coercitiva in atto per omessa notifica alla parte offesa - ai sensi dell'art. 299, cod. proc. pen. - presuppone che quest'ultima sia "notiziabile", ovvero abbia nominato un difensore oppure dichiarato o eletto domicilio, e che tali dati siano rilevabili dagli atti accessibili all'istante; ne consegue che, nell'ipotesi di parte offesa non identificata né identificabile, l'istanza dovrà essere valutata nel merito, stante l'incolpevole impossibilità di adempiere all'obbligo informativo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)