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Sez. 3 - , Sentenza n. 31191 del 21/07/2020 Cc. (dep. 09/11/2020) Rv. 280363 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Procedimenti per reati commessi con violenza alla persona - Istanza di revoca o di sostituzione - Notifica alla persona offesa - Obbligo - Assenza di una formale elezione o dichiarazione di domicilio - Sussistenza - Modalità esecutive - Indicazione.
Stato
decisa il 2020-07-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280363-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare non proposta in sede di interrogatorio di garanzia deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede, a pena di inammissibilità di detta richiesta, distinte modalità di notifica alla persona offesa, ossia presso il difensore di fiducia ex art. 33 disp. att. cod. proc. pen., oppure personalmente, presso la stessa p.o., nel caso in cui non abbia nominato un difensore di fiducia, salva l'ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato domicilio, nel qual caso dovrà essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia già intervenuta la nomina di un difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 33, Decreto Legge 14/08/2013 num. 93 art. 2 CORTE COST., Legge 15/10/2013 num. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)