Sez. 1 - , Sentenza n. 5552 del 17/01/2020 Cc. (dep. 12/02/2020) Rv. 278483 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Procedimenti per reati commessi con violenza alla persona - Istanza di revoca o di sostituzione - Notifica alla persona offesa - Assenza di una formale elezione o dichiarazione di domicilio - Obbligo - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare non proposta in sede di interrogatorio di garanzia non deve essere notificata alla persona offesa che non abbia provveduto a nominare un difensore o ad effettuare dichiarazione od elezione di domicilio. (In motivazione, la Corte ha precisato che in tal senso depone l'inequivoco tenore letterale dell'art. 299, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nell'inciso in cui, dopo aver previsto l'obbligo di notifica della richiesta presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa medesima, fa salva, in quest'ultimo caso, l'eventualità che questa non abbia provveduto a dichiarare o ad eleggere domicilio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 33, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 14/08/2013 num. 93 CORTE COST., Legge 15/10/2013 num. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)