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Sez. 6, Sentenza n. 8691 del 14/11/2017 Cc. (dep. 22/02/2018) Rv. 272216 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Procedimenti per reati commessi con violenza alla persona - Istanza di revoca o di sostituzione - Notifica alla persona offesa - Obbligo - Assenza di una formale elezione o dichiarazione di domicilio - Sussistenza - Modalità esecutive - Indicazione.
Stato
decisa il 2017-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272216-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede, a pena di inammissibilità di detta richiesta, distinte modalità di notifica alla persona offesa: 1) presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen.; 2) personalmente, presso la stessa persona offesa, nel caso in cui non abbia nominato un difensore di fiducia, salva l'ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato domicilio, nel qual caso dovrà essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia già intervenuta la nomina di un difensore. (Conf. Sez. 2, n. 52127 del 19/11/2014, non mass.)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 33, Decreto Legge 14/08/2013 num. 93 CORTE COST., Legge 15/10/2013 num. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)