Sez. 3, Sentenza n. 2637 del 22/06/1977 (Rv. 386319 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA TIPICA DELLA COMPENSAZIONE - APPLICABILITA AI DEBITI E CREDITI DERIVANTI DA UN UNICO RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA TIPICA DELLA COMPENSAZIONE - APPLICABILITA AI DEBITI E CREDITI DERIVANTI DA UN UNICO RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
Le norme dettate dal codice civile in materia di compensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla d'ufficio, non sono applicabili con riguardo ai crediti e debiti che traggano origine da un unico rapporto (nella specie, reciproci obblighi delle parti di un contratto nullo di restituire quanto ricevuto in esecuzione del contratto medesimo), perche, in tal caso, la valutazione delle rispettive pretese si risolve in un semplice accertamento contabile di dare ed avere. (Conf 3440/75, mass n 377603; (Conf 2399/75, mass n 376267).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)