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Sez. L, Sentenza n. 5933 del 07/07/1987 (Rv. 454321 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - PRODUZIONE DI DOCUMENTI IN APPELLO - INDICAZIONE NELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ONERE DELLA PARTE - LIMITI - PRODUZIONE NON CONTESTUALE ALL'ATTO DI APPELLO - ESCLUSIONE - PREVIA ORDINANZA AMMISSIVA - NECESSITÀ - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454321-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - PRODUZIONE DI DOCUMENTI IN APPELLO - INDICAZIONE NELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ONERE DELLA PARTE - LIMITI - PRODUZIONE NON CONTESTUALE ALL'ATTO DI APPELLO - ESCLUSIONE - PREVIA ORDINANZA AMMISSIVA - NECESSITÀ - INSUSSISTENZA.*

L'Onere dell'indicazione specifica dei mezzi di prova nell'atto di appello, imposto (dall'art. 414 n. 5 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 434 dello stesso codice) anche per i documenti prodotti in quel grado del giudizio, riguarda i documenti che risultano prodotti - come di regola - contestualmente a quell'atto processuale, ma non si estende a quei documenti che siano prodotti successivamente; né per tali documenti è necessaria una previa ordinanza ammissiva, potendo la loro Rilevanza - la quale è sufficiente per legittimarne la produzione in grado di appello - risultare per implicito proprio dalla loro utilizzazione ai fini della decisione ed essendo il più rigoroso requisito della indispensabilità prescritto solo in funzione della deroga al divieto di ammissione delle prove in appello, il quale non riguarda i documenti. (V 3714/86, mass n 446593; (V 2844/86, mass n 445884; (V 5610/85, mass n 442803; (V 4306/85, mass n 441783).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)