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Sez. 5, Sentenza n. 21659 del 05/04/2004 Cc. (dep. 06/05/2004) Rv. 229197 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Sentenza mancante della motivazione ancorché dotata del dispositivo - Nullità - Sussistenza - Effetti - Annullamento con rinvio al giudice di primo grado - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229197-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA

È nulla la sentenza del giudice monocratico del tutto priva di motivazione, ancorché consti del dispositivo letto in udienza; alla declaratoria di nullità consegue la trasmissione al giudice di primo grado e non a quello di appello, in quanto quest'ultimo ha il potere di completare o integrare la motivazione, mentre nell'ipotesi in cui la motivazione manchi, egli dovrebbe sostituirsi al primo giudice, redigendo la motivazione in sua vece e privando l'imputato di un grado del giudizio. (Nella specie il magistrato che ha definito il giudizio dando lettura del dispositivo in udienza non ha mai redatto la motivazione perché sospeso dal servizio, con la conseguenza che non può, comunque, provvedere, né in sua vece può essere incaricato il Presidente del Tribunale, in quanto la sottoscrizione di quest'ultimo, nell'ipotesi di magistrato impedito, presuppone che il magistrato che ha deliberato abbia redatto almeno la minuta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)