Sez. 3, Sentenza n. 2530 del 23/04/1982 (Rv. 420395 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITÀ DEL LOCATORE - TUTELABILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITÀ DEL LOCATORE - TUTELABILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
L'urgente ed improrogabile necessità, richiesta dall'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253 ai fini della cessazione della proroga legale del contratto di locazione di un immobile destinato ad uso diverso dall'abitazione, sussiste allorquando il locatore manifesti il serio proposito di dovere esercitare o di volere intraprendere nell'immobile locato un'attività giustificata da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, anche se non condizionata dalle sue condizioni economiche o da ragioni di forza maggiore. L'accertamento della serietà e della non pretestuosità di tale proposito si risolve in un apprezzamento di fatto che si sottrae al Sindacato di legittimità se correttamente motivato. (Conf 350/81, mass n 410814; (Conf 3551/80, mass n 407399).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)