Sez. 2, Sentenza n. 5424 del 11/04/2001 (Rv. 545846 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Rappresentanza e difesa di enti pubblici diversi dallo Stato - Applicabilità della regola del foro erariale - Condizioni - Fattispecie in tema di patrocinio dell'ESA (Ente di sviluppo agricolo della Regione siciliana).
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE
L'estensione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ad enti pubblici diversi dalle amministrazioni centrali non implica di per sè l'applicabilità, in deroga alle comuni regole di competenza, del cosidetto foro erariale, occorrendo all'uopo una norma che espressamente contempli tale deroga, o comunque equipari il beneficiario di detta estensione alle amministrazioni dello Stato anche ai fini della competenza. Pertanto, nel caso dell'ESA (Ente di sviluppo agricolo della Regione siciliana), ente pubblico economico sottoposto al controllo della Regione siciliana - alla quale l'art. 1 del D.Lgs. n. 142 del 1948 estende la normativa di cui si tratta - ma dotato di propria personalità, al quale è stata concessa la sola facoltà di avvalersi del patrocinio e dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, con l'art. 3, ultimo comma, della legge 9 luglio 1997, n. 600, la regola del foro erariale non è applicabile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Legge 09/07/1957 num. 600 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)