Sez. L, Sentenza n. 2387 del 06/04/1983 (Rv. 427238 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - PATRONATO (ISTITUTI DI) - INFORMAZIONI ORALI O SCRITTE DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA LEGALMENTE RICONOSCIUTI - RICHIESTA DELLA PARTE INTERESSATA O SOLLECITAZIONE DI QUEST'ULTIMA NEI CONFRONTI DI DETTI ISTITUTI - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - PATRONATO (ISTITUTI DI) - INFORMAZIONI ORALI O SCRITTE DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA LEGALMENTE RICONOSCIUTI - RICHIESTA DELLA PARTE INTERESSATA O SOLLECITAZIONE DI QUEST'ULTIMA NEI CONFRONTI DI DETTI ISTITUTI - NECESSITÀ.*
Mentre le informazioni ed osservazioni, sia scritte che orali, delle associazioni sindacali possono (nelle controversie individuali di lavoro) essere richieste anche dal giudice, nell'Esercizio di un potere discrezionale previsto dal secondo comma dell'art. 421 cod. proc. civ., la possibilità degli istituti di patronato e di assistenza legalmente riconosciuti di rendere - nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - informazioni orali o scritte nella Forma di cui all'art. 425 cod. proc. civ. è rimessa, ai sensi dell'art. 446 dello stesso codice, esclusivamente alla diligenza della parte interessata, nonché alla discrezionalità degli istituti predetti all'uopo sollecitati dalla stessa parte, essendo in proposito il potere-dovere del giudice limitato alla ricezione di tali informazioni ed osservazioni nell'udienza di discussione o, eventualmente, in altra udienza fissata, allo stesso fine, ai sensi degli artt. 446, 425, terzo comma, e 420, sesto comma, cod. proc. civ..- (V 3312/82, mass n 421278; (V 882/82, mass n 418732).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 425, Cod. Proc. Civ. art. 446, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)