Sez. L, Sentenza n. 1041 del 10/02/1984 (Rv. 433206 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INFORMAZIONI ED OSSERVAZIONI PROVENIENTI DAGLI ISTITUTI DI PATRONATO - RICHIESTA DELL'INTERESSATO - NECESSITÀ - VALUTAZIONE DEL GIUDICE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INFORMAZIONI ED OSSERVAZIONI PROVENIENTI DAGLI ISTITUTI DI PATRONATO - RICHIESTA DELL'INTERESSATO - NECESSITÀ - VALUTAZIONE DEL GIUDICE.*
Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'art. 446 cod. proc. civ. attribuisce direttamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale il potere, ove sollecitati dall'assistito, di rendere informazioni ed osservazioni, orali o scritte, essendo escluso che le medesime - non riconducibili alla previsione dell'art. 213 cod. proc. civ. - possano formare oggetto di una diretta richiesta da parte del giudice, come è invece previsto, nelle cause di lavoro, in relazione al testo di contratti ed accordi collettivi ed alle informazioni ed osservazioni delle associazioni sindacali. Ciò, peraltro, non implica che al giudice non competa un potere di valutazione (legittimamente esprimibile, in caso negativo, anche per implicito) in ordine alla pertinenza ed alla Rilevanza delle informazioni ed osservazioni ai sensi dell'art. 446 citato, delle quali, pertanto, è necessario che l'interessato indichi, sia pure sommariamente, l'oggetto nella relativa richiesta. (V 2387/83, mass n 427238; (V 541/83, mass n 425321; (V 5511/82, mass n 423273; (V 2979/82, mass n 420884; (V 1716/82, mass n 419552; (V 882/82, mass n 418732; (V 3392/78, mass n 392834).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 425, Cod. Proc. Civ. art. 446
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)