diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6412 del 10/12/1979 (Rv. 403141 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DA PARTE DEL CANCELLIERE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403141-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DA PARTE DEL CANCELLIERE - IRRILEVANZA - LIMITI.*

La decadenza dall'impugnazione ai sensi dell'art 327 cod proc civ si verifica con il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, anche quando il cancelliere abbia omesso per qualsiasi motivo di dare notizia alle parti costituite del dispositivo della sentenza, trattandosi di comunicazione che ha un valore puramente informativo e che, pertanto, fatta eccezione per alcuni casi espressamente previsti dalla legge, (come in tema di regolamento di Competenza: art 47 cod proc civ) non vale a fare decorrere i termini di impugnazione. (V 4194/75, mass n 378546; (V 4388/74, mass n 373071; (Conf 1625/72, mass n 358446).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)