diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 11572 del 22/06/2004 (Rv. 573797 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Promessa di vendita di bene altrui - Acquisto della proprietà da parte del promittente venditore - Condizione dell'azione - Configurabilità - Sussistenza al momento della decisione - Sufficienza.
Stato
decisa il 2004-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573797-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Nel caso in cui il bene promesso in vendita appartenga a terzi, l'acquisto della relativa proprietà da parte del promittente venditore costituisce condizione dell'azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., ed è sufficiente che risulti avvenuto in capo al medesimo al momento della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)