Sez. 2, Sentenza n. 41142 del 19/09/2013 Ud. (dep. 07/10/2013) Rv. 257338 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Mutamento della qualificazione giuridica del fatto - Maggiore gravità - Legittimità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto della "reformatio in peius" la sentenza di appello che, su impugnazione dell'imputato, dia al fatto una definizione giuridica più grave. (Fattispecie in cui la Corte di appello aveva riformato, in assenza di impugnazione del P.M., la decisione di primo grado che aveva considerato la qualità di capo di un'associazione mafiosa come un'aggravante, ritenendola, invece, un reato autonomo ed aveva, quindi, respinto l'appello dell'imputato con cui si chiedeva di applicarsi il criterio moderatore di cui all'art. 63, comma quarto, cod.pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)