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Sez. 1, Sentenza n. 474 del 17/12/2012 Ud. (dep. 08/01/2013) Rv. 254207 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Sentenza di appello - Limite della "reformatio in pejus" - Mutamento della qualificazione giuridica del fatto - Maggiore gravità - Causa estintiva del reato - Impedimento - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254207-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non viola il divieto della "reformatio in peius" la sentenza di appello che, su impugnazione dell'imputato, dia al fatto una definizione giuridica più grave che impedisca la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. (Nella specie, il giudice di appello, rilevato che in primo grado l'imputato era stato erroneamente condannato per l'ipotesi contravvenzionale di cui al comma primo dell'art. 9 legge n. 1423 del 1956 e non per quella delittuosa di cui al comma secondo, dopo aver riqualificato il fatto come delitto ha escluso fosse maturata la prescrizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)