Sez. 1, Sentenza n. 6116 del 11/12/2013 Ud. (dep. 10/02/2014) Rv. 259466 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Sentenza di appello - Mutamento della qualificazione giuridica del fatto - Mutamento della qualificazione giuridica del fatto - Maggiore gravità - Impedimento della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione - Legittimità.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto della "reformatio in peius" la sentenza d'appello che, su impugnazione dell'imputato, dia al fatto una definizione giuridica più grave che impedisca la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)