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Sez. 1, Sentenza n. 2148 del 27/02/1991 (Rv. 471107 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Consensuale. | Giudiziale con addebito - Mutamento della prima nella seconda - Ammissibilità - Comportamenti dell'altro coniuge in costanza di separazione in danno degli interessi della prole - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471107-01

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Consensuale.

Alla stregua della vigente disciplina del diritto di famiglia, innovato dalla legge n. 151 del 1975, ciascuno dei coniugi anche dopo aver ottenuto la pronuncia di separazione può richiedere che la stessa sia dichiarata per un titolo diverso, e così con mutamento di quella consensuale omologata in quella con addebito per fatti e comportamenti dell'altro coniuge, restando questi rilevanti, ove idonei a pregiudicare definitivamente la ripresa della comunione interconiugale, in danno anche degli interessi della prole, anche se verificatisi successivamente alla pronuncia stessa poiché anche in costanza di separazione sono configurabili persistenti doveri reciproci dei coniugi la cui violazione può essere valorizzata per l'addebitabilità (nella specie trattavasi di una ostentata relazione adulterina, che si traduceva in atti gravemente offensivi per l'onore e il decoro dell'altro coniuge, verificatasi in epoca successiva alla separazione). V. 4499 del 1985 sulla seconda parte m. 441963 V. 145 del 1988 sulla seconda parte m. 456773 V. 2964 del 1988 sulla seconda parte m. 458115

Riferimenti normativi: Legge 19/05/1975 num. 151 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)