Sez. 6, Sentenza n. 34051 del 20/02/2003 Ud. (dep. 08/08/2003) Rv. 226796 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Violazione del principio - Differenza tra fatto ritenuto in sentenza e contestazione - Indagine sulla natura di tale differenza e valutazione della reale sussistenza di una lesione del diritto di difesa - Necessità - Fattispecie in tema di resistenza a pubblico ufficiale.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato; ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, nel senso che risultano variati o trasformati gli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato descritta nel capo di imputazione, e non già quando gli elementi essenziali che caratterizzano la qualificazione giuridica del fatto sono rimasti invariati e ad essi risultano aggiunti ulteriori particolari del fatto, in merito ai quali l'imputato ha comunque avuto modo di difendersi.(Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto rispettato il principio in una sentenza che aveva accertato il verificarsi della violenza contro il pubblico ufficiale mentre stava procedendo ad un atto di identificazione personale non nel momento iniziale della consegna dei documenti di identità, come contestato, ma nel corso della redazione del verbale delle operazioni svolte).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)