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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 26 giugno 1979, causa 177/78

Decisione
decisa il 1979-06-26
ECLI
ECLI:EU:C:1979:164

Epigrafe

Nel procedimento 177/78, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta alla Corte a norma dell'art. 177 del Trattato CEE dalla High Court d'Irlanda nella causa dinanzi ad essa pendente fra PIGS AND BACON COMMISSION e MCCARREN AND COMPANY LIMITED, impresa di commercio in carne suina e di salatura del bacon, con sede in Cavan, domanda vertente sull'interpretazione di varie disposizioni del Trattato CEE e di regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, a proposito di un tributo riscosso sui suini macellati destinati alla produzione di bacon, LA CORTE, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente di Sezione, f.f. di presidente; Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

paragrafo 1
Con il Pigs and Bacon Act 1935, del 20 giugno 1935, veniva adottata in Irlanda una normativa in materia di controllo e di disciplina della produzione e del commercio del bacon, nonché di disciplina dei prezzi dei suini. Questa normativa veniva modificata a più riprese, in particolare con il Pigs and Bacon Act 1937, del 12 giugno 1937, il Pigs and Bacon (Amendment) Act 1939, del 20 dicembre 1939, il Pigs and Bacon (Amendment) Act 1956, del 14 novembre 1956, ed il Pigs and Bacon (Amendment) Act 1961, del 6 giugno 1961.
paragrafo 2
Il Pigs and Bacon (Amendment) Act 1939 scioglieva i due enti creati con l'Act del 1935, il Bacon Marketing Board ed il
paragrafo 3
Pigs Marketing Board, e trasferiva le loro competenze ad un ente centrale unico, la Pigs and Bacon Commission.
paragrafo 4
La normativa comprendeva un sistema di licenze per la salatura del bacon, la quale era riservata alle imprese titolari di una licenza da rilasciarsi dal ministero dell'agricoltura.
paragrafo 5
La Pigs and Bacon Commission controllava direttamente la produzione di bacon mediante la fissazione di periodi di produzione e l'attribuzione di quote di produzione ai salatori; essa poteva anche assegnare ai salatori quantità di bacon da vendere sul mercato interno o da esportare e poteva altresì fissare i prezzi tanto per i suini quanto per il bacon, e vietare la vendita a prezzi diversi da quelli autorizzati.
paragrafo 6
Il Pigs and Bacon (Amendment) Act 1961 attribuiva alla Pigs and Bacon Commission il potere di procedere essa stessa alle esportazioni di bacon e di esigere dai salatori, a termini di legge, che essi le vendessero il bacon; con l'autorizzazione del ministro dell'agricoltura, essa poteva vietare qualsiasi esportazione di bacon che non fosse fatta per suo tramite.
paragrafo 7
Il Pigs and Bacon (Amendment) Act 1939 aveva imposto a tutti i salatori titolari di una licenza ministeriale per la salatura del bacon, il pagamento alla Pigs and Bacon Commission di una tassa sui suini macellati usati per la produzione di bacon. Il gettito di questa tassa era destinato essenzialmente a compensare, nell'ambito di un sistema di prezzi garantiti all'esportazione, la differenza fra il prezzo di mercato ed il prezzo garantito, a finanziare un piano di razionalizzazione della produzione ed a coprire i costi di gestione della Pigs and Bacon Commission.
paragrafo 8
Questa istituiva nel 1970 un sistema di premi all'esportazione per determinate qualità di bacon, conosciute come bacon «specials»; questi premi erano parimenti finanziati con il gettito della tassa sulla produzione.
paragrafo 9
In seguito all'adesione dell'Irlanda alla CEE, i vari testi legislativi relativi alle carni suine ed al bacon non venivano abrogati, ma le disposizioni considerate incompatibili con gli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità non venivano più applicate a partire dal 1o febbraio 1973. Tale era il caso, in particolare, per il sistema dei prezzi garantiti all'esportazione.
paragrafo 10
L'11 gennaio 1973, in occasione di una riunione fra rappresentanti della Pigs and Bacon Commission, del ministero dell'agricoltura e della Irish bacon curers society Ltd (associazione dei salatori di bacon irlandesi), veniva raggiunto un accordo sul fatto che, a partire dal 1o febbraio, i salatori di bacon avrebbero continuato a valersi, su base volontaria, della Pigs and Bacon Commission, come ufficio centrale di disciplina del mercato per l'esportazione del bacon. I salatori accettavano volontariamente di vendere alla Pigs and Bacon Commission tutto il bacon e le carni suine fresche destinate all'esportazione e di permetterle di smerciare tali prodotti all'estero. Si conveniva ugualmente sul mantenimento del regime di tasse alla produzione e di premi all'esportazione e sul fatto che la Pigs and Bacon Commission avrebbe continuato ad esercitare il potere di riscuotere la tassa attribuitale dalla legge. Tutti i produttori, che esportino o no tramite la Pigs and Bacon Commission, hanno quindi continuato volontariamente a pagare la tassa; quelli fra loro che vendono alla Pigs and Bacon Commission per l'esportazione hanno continuato a percepire il rimborso di una parte della tassa sotto forma di premio all'esportazione.
paragrafo 11
Il 14 aprile 1975, la società McCarren and Cy Ltd, impresa di commercio di carni suine e di salatura di bacon, comunicava alla Pigs and Bacon Commission, il proprio ritiro dal sistema ed il 15 aprile precisava che avrebbe pagato le somme dovute fino al 30 aprile 1975.
paragrafo 12
La Pigs and Bacon Commission agiva in giudizio, dinanzi alla High Court d'Irlanda, contro McCarren and Cy Ltd per il pagamento di una somma di 28594 sterline come debito di tassa sulla produzione per il periodo 1o gennaio - 31 settembre 1975.
paragrafo 13
La società McCarren e Cy Ltd presentava una domanda riconvenzionale intesa ad ottenere la restituzione di una somma di 52787,10 sterline, corrispondente al pagamento della tassa per il periodo 1o febbraio 1973 - 31 dicembre 1974. La tassa fa parte, secondo la società, di un sistema di intervento nell'industria delle carni suine incompatibile con il diritto comunitario.
paragrafo 14
Con sentenza emessa il 30 giugno 1978, la High Court d'Irlanda ha ritenuto che alla luce dei fatti all'origine della causa e degli argomenti svolti dalle parti, la controversia facesse sorgere le seguenti questioni:
paragrafo 15
1. a) Se gli artt. 92 e 93 vadano interpretati nel senso ch'essi imponevano l'obbligo di comunicare alla Commissione, a norma dell'art. 93, n. 3, l'accordo relativo all'organizzazione di mercato, che sarebbe stato applicato dopo il 1o febbraio 1973 e/o le modifiche apportate a tale organizzazione a partire dal febbraio 1973. b) in caso affermativo, se la mancata comunicazione alla Commissione implichi l'invalidità dell'organizzazione per l'intero periodo trascorso dal 1973 o per parte di esso. Nell'ipotesi in cui le questioni sub a) e b) vengano risolte affermativamente, se la tassa debba essere pagata per il periodo durante il quale l'organizzazione era invalida. 2. Nell'ipotesi in cui la questione sub 1 a) venga risolta negativamente, se l'art. 92 vada interpretato nel senso ch'esso impone al giudice nazionale, qualora questi ritenga che un aiuto statale piò essere incompatibile con l'art. 92, l'obbligo di sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione dell'eventuale incompatibilità dell'organizzazione di mercato con quanto disposto dall'art. 92, nn. 1 e 2, e se il giudice nazionale sia tenuto, in caso di soluzione affermativa di tale questione da parte della suddetta Corte, a sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente, in attesa di una decisione della Commissione sull'organizzazione stessa, a norma dell'art. 93. 3. Nell'ipotesi che le precedenti questioni sub 1) e 2) vengano risolte negativamente, a) se gli artt. 92 e 93 vadano interpretati nel senso che, qualora uno Stato attribuisca aiuti cui si applicano detti articoli, l'accertamento della compatibilità di tali aiuti col mercato comune rientra nella competenza della Commissione e non in quella dei giudici degli Stati membri; b) in caso di soluzione negativa della questione sub a), se i suddetti articoli implichino che l'aiuto statale ivi contemplato è valido fino a quando sulla sua compatibilità col mercato comune non sia stata adottata una decisione da parte della Commissione a norma dell'art. 93, n. 2, nonostante il fatto che taluni aspetti degli aiuti possano essere in contrasto con obblighi imposti dal diritto comunitario, diversi da quelli sanciti dagli artt. 92 e 93; c) in caso di soluzione negativa delle questioni sub a) e b), se i suddetti articoli vadano interpretati nel senso che, anche qualora l'aiuto statale sia in parte incompatibile col diritto comunitario, la tassa imposta per il suo finanziamento è cionondimeno dovuta. 4. Se l'art. 16 vada interpretato nel senso che, qualora il funzionamento dell'organizzazione di mercato di cui sopra limiti o impedisca le esportazioni da parte di imprese che operano indipendentemente dall'ufficio centrale di disciplina del mercato, si ha violazione del suddetto articolo e la tassa destinata al finanziamento dell'organizzazione non può essere riscossa. 5. Se l'art. 34 vada interpretato nel senso che, qualora il funzionamento dell'organzzazione di mercato di cui sopra limiti o impedisca le esportazioni da parte di imprese che operano indipendentemente dall'ufficio centrale di disciplina del mercato, si ha violazione del suddetto articolo e la tassa dovuta, in quanto elemento dell'organizzazione, non può essere riscossa. 6. Se gli artt. 37 del Trattato e 44 dell'Atto di adesione vadano interpretati nel senso che il funzionamento della nuova organizzazione di mercato di cui sopra soddisfa gli obblighi imposti dagli stessi articoli, (a) fino al 31 dicembre 1977 e (b) successivamente a tale data. In caso negativo, se la tassa dovuta, in quanto elemento dell'organizzazione di mercato, possa essere riscossa dal 1o febbraio 1973 al 31 dicembre 1977 o (c) successivamente a tale data. 7. Se l'art. 40 del Trattato e il regolamento n. 2759/75 vadano interpretati nel senso che l'organizzazione di mercato di cui sopra è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati creata dalla Comunità nel settore delle carni suine e conseguentemente invalida. In caso affermativo, se la riscossione della tassa dovuta come elemento di detta organizzazione sia illegittima. 8. Se l'art. 85 vada interpretato nel senso che l'accordo di cui sopra, in forza del quale l'organizzazione di mercato ha funzionato dal 1o febbraio 1973, costituisce una violazione del suddetto articolo in quanto impedisce o limita le esportazioni da parte di imprese che operano indipendentemente dall'ufficio centrale di disciplina del mercato, ovvero in quanto talune esportazioni sono sovvenzionate in forza dell'accordo stesso. In caso affermativo, se la riscossione della tassa dovuta, in quanto elemento dell'organizzazione sia illegittima. 9. a) Se l'art. 86 vada interpretato nel senso che l'ufficio centrale di disciplina del mercato, di cui sopra, detiene una posizione dominante in una parte sostanziale del mercato comune. b) In caso affermativo, se lo stesso articolo vada interpretato nel senso che detto ufficio ha sfruttato abusivamente tale posizione, con pregiudizio per il commercio fra gli Stati membri, per il fatto che vengono impedite o limitate le esportazioni da parte di imprese che operano indipendentemente dall'ufficio e/o in quanto viene pagato un premio all'esportazione soltanto alle imprese che esportano tramite l'ufficio centrale di disciplina del mercato. c) Nell'ipotesi che le questioni sub a) e b) vengano risolte affermativamente, se la riscossione della tassa dovuta, in quanto elemento dell'organizzazione, sia illegittima. 10. Qualora la tassa di cui sopra sia imposta illegalmente, perché in contrasto col diritto comunitario, se il giudice nazionale debba applicare, nel decidere in merito ad una domanda di restituzione della tassa, i principi del proprio diritto nazionale o quelli del diritto comunitario. Qualora debba applicarsi il diritto comunitario, se i principi di questo giustifichino la restituzione delle somme già pagate, con o senza riduzione in proporzione del premio percepito dalla convenuta.
paragrafo 16
La High Court, di conseguenza, ha sospeso il procedimento, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, e con ordinanza 31 luglio 1978 ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle questioni indicate nella sentenza del 30 giugno.
paragrafo 17
La sentenza e l'ordinanza della High Court sono state registrate nella cancelleria della Corte il 21 agosto 1978.
paragrafo 18
In forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, osservazioni scritte sono state depositate il 13 novembre 1978 dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Richard Wainwright e Götz zur Hausen, membri del suo servizio giuridico; il 15 novembre dalla società McCarren & Cy Ltd, con l'avvocato John D. Cooke; il 24 novembre dalla Pigs and Bacon Commission, con l'avvocato Laurence B. McMahon; ed il 28 novembre 1978 dal Governo d'Irlanda, rappresentato dal sig. Louis J. Dockery, Chief State Solicitor.
paragrafo 19
La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha de ciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato le parti del procedimento di merito, il Governo d'Irlanda e la Commissione a rispondere, prima dell'udienza, ad un certo numero di domande. Le risposte sono state date dopo proroga dei termini inizialmente assegnati.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
La Pigs and Bacon Commission, attrice nel procedimento di merito, è dell'opinione che la tassa litigiosa non sia assolutamente incompatibile con il diritto comunitario.
paragrafo 2
a) La Pigs and Bacon Commission ha cessato nel febbraio 1973 di essere un monopolio nazionale o di Stato; essa ha continuato ad operare come ufficio commerciale centrale e ad attribuire un aiuto statale all'industria del bacon, con il potere, conferito per legge, di riscuotere una tassa su ogni suino macellato per la produzione di bacon in Irlanda, allo scopo di finanziare detto aiuto statale. La sola questione o, almeno, la questione fondamentale posta dalla controversia di merito è se, nei riguardi del Trattato CEE, un tributo del genere sia legittimo. Ora, dalla sentenza della Corte 12 luglio 1973 (causa 2/73, Geddo; Racc. pag. 865) risulta che il Trattato non vieta una tassa interna gravante sui soli prodotti nazionali e destinata ad alimentare un fondo d'aiuto alla produzione nazionale. Le altre questioni sollevate nell'ordinanza di rinvio non sono quindi pertinenti e non è necessario risolverle. b) In ogni caso, la Pigs and Bacon Commission e le sue attività finanziate con la tassa su cui si controverte costituiscono un aiuto statale ai sensi dell'art. 92 del Trattato CEE, esistente in Irlanda prima dell'adesione alla Comunità. Tale aiuto statale è compatibile con il mercato comune, perché destinato, nel senso dell'art. 92, n. 3, «a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita [è] anormalmente basso, oppure si [ha] una grave forma di sottoccupazione» e «ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche», senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Esistendo l'aiuto già prima dell'adesione dell'Irlanda al mercato comune, la sua legittimità non può essere contestata da un'impresa, poiché l'art. 92 non è direttamente efficace. Dalla sentenza della Corte 19 giugno 1973 (causa 77/72, Capolongo, Racc. pag. 611) risulta che, per quanto riguarda gli aiuti esistenti negli Stati membri, «l'art. 92, n. 1, produce effetti nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in guisa da poter essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali, qualora si sia concretato in atti di carrattere generale, ai sensi dell'art. 94, ovvero in decisioni, nei casi contemplati dall'art. 93, n. 2». Non è sostenibile la tesi che a partire dal 1o febbraio 1973 sia stato istituito un nuovo aiuto; i pochi cambiamenti apportati alla gestione del regime di aiuti e le variazioni dell'aliquota della tassa non costituiscono una «modifica» dell'aiuto statale ai sensi dell'art. 93, n. 3. c) Il tributo di cui è causa riguarda soltanto i suini macellati per la produzione di bacon; non si tratta di una tassa imposta, in generale, sulle carcasse di suino o sulle carni suine. Ora, non esiste una normativa comunitaria specifica concernente misure di intervento per il bacon. Dall'art. 3 del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2759, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU n. L 282 del 1o novembre 1975, pag. 1) si desume chiaramente che le misure comunitarie d'intervento non si applicano a «carni … della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate», in altri termini, al bacon. d) Il regime di aiuti statali gestito dalla Pigs and Bacon Commission non costituisce una discriminazione nei confronti dell'impresa convenuta nella causa di merito. L'ufficio commerciale centrale e gli altri servizi forniti dalla Pigs and Bacon Commission sono a libera disposizione di tutti i produttori ed i salatori; la tassa riscossa per legge sui suini macellati per la produzione di bacon va a beneficio dell'industria del bacon in generale e serve a finanziare l'aiuto statale gestito dalla Pigs and Bacon Commission. La società McCarren and Cy Ltd è nella posizione di qualsiasi cittadino tenuto a corrispondere una tassa od un contributo per un servizio fornito dallo Stato, sia che accetti, sia che rifiuti il servizio. Essa trae vantaggio dalle attività della Pigs and Bacon Commission la quale, in quanto ufficio centrale di disciplina del mercato, contribuisce ad eliminare le oscillazioni sui mercati interno ed esterno ed a creare un sistema in grado di garantire un profitto adeguato ai produttori ed ai salatori. e) Il problema fondamentale, se non il solo, nel giudizio di merito è quello della validità della tassa imposta per legge per finanziare l'aiuto statale gestito dalla Pigs and Bacon Commission. Al riguardo bisogna prendere atto che l'art. 16 del Trattato CEE non è in causa. La tassa litigiosa ed il regime di aiuti da essa finanziato non possono nemmeno essere considerati come una restrizione quantitativa all'esportazione o una misura di effetto equivalente ai termini dell'art. 34. La Pigs and Bacon Commission non costituisce un monopolio statale nel senso dell'art. 37: la Repubblica d'Irlanda ha abolito il monopolio statale esistente sul mercato del bacon prima di aderire alla CEE e, dal mese di fabbraio 1973, non v'è più alcuna discriminazione fra cittadini di Stati membri per quanto riguarda l'approvvigionamento e lo smercio del bacon. Comunque, a norma dell'art. 44 dell'atto di adesione, l'Irlanda non era tenuta a completare il riordinamento dei monopoli nazionali prima del 31 dicembre 1977. A proposito dell'art. 40 del Trattato e del regolamento n. 2759/75, è opportuno ricordare che detto regolamento non contempla misure d'intervento per l'industria del bacon e non vieta assolutamente il tipo di aiuto statale e di tassa imposta per legge su cui si controverte. L'esame di un regime di aiuti statale spetta alla Commissione, e non ad un privato. La semplice circostanza che la Comunità abbia emanato una normativa per un settore determinato non esclude la sussistenza di una legislazione nazionale che ad essa non deroghi, né rechi ostacolo. Gli artt. 85 e 86 del Trattato non hanno nulla a che vedere con una tassa destinata a finanziare un regime di aiuti statali. Il regime di aiuti statali gestito, prima del mese di febbraio 1973 dalla Pigs and Bacon Commission, costituiva un aiuto «vecchio», ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato. Nessuna vera modifica del regime ha avuto luogo; esso non sostituisce pertanto un nuovo aiuto o un aiuto modificato, ai sensi dell'art. 93 n. 3. f) Alla sola questione rilevante posta dalla causa di merito, quella se sia o no riscuotibile la tassa dovuta per legge, nell'ammontare reclamato dalla Pigs and Bacon Commission, una soluzione chiara è data dalla sentenza della Corte 22 marzo 1977 (causa 74/76, Iannelli; Racc. pag. 557), dalla quale risulta, in particolare, che «il fatto che una determinata modalità di un aiuto, non necessaria al suo oggetto o al suo funzionamento, sia incompatibile con una norma del Trattato diversa dagli artt. 92 e 93 non vizia l'aiuto nel suo complesso né rende illegittimo, per questo motivo, il sistema di finanziamento dell'aiuto stesso». g) Bisogna dare le seguenti soluzioni alle questioni proposte dalla High Court d'Irlanda: Questioni 1 a) e b): no; questione 1 c): si; questione 2: no; questione 3 a): si, salvo il caso in cui il procedimento contemplato dall'art. 93, n. 3, del Trattato a proposito degli aiuti di nuova istituzione o modificati non sia stato seguito. Questione 3 b): si; questione 3 c): si; questione 4: no; questione 5: no; questione 6: la tassa è riscuotibile dal 1o febbraio 1973 al 31 dicembre 1977 e, quantunque il problema non si ponga direttamente, nel presente procedimento, dopo questa data. Questione 7: l'organizzazione di mercato in questione non è incompatibile né con l'art. 40 del Trattato, né con il regolamento n. 2759/75. In ogni caso, la tassa è legittima. Questione 8: l'accordo citato non viola l'art. 85. La tassa è comunque legalmente riscuotibile. Questione 9 a): l'art. 86 nella fattispecie non trova applicazione. Questione 9 b): la questione non si pone. Questione 9 c): la tassa non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 86 ed è riscuotibile. Questione 10: questo è un problema di diritto irlandese. Nella fattispecie le somme versate non debbono essere restituite. Se le somme venissero restituite, si dovrebbe detrarre il premio ricevuto dalla convenuta nel procedimento di merito. La società McCarren and Cy Ltd, convenuta nel procedimento di merito, ritiene che un certo numero di fatti dedotti dinanzi alla High Court provano chiaramente la violazione di varie disposizioni del Trattato CEE.
paragrafo 3
a) È dubbio che le attività della Pigs and Bacon Commission possono essere realmente considerate come «aiuti statali» ai sensi dell'art. 92 del Trattato. Le principali caratteristiche di tali attività sono il sistema di vendita all'esportazione e il regime di premi di incentivazione. Gli effetti sulla concorrenza e sulla libera circolazione delle merci non sono effetti secondari ed accidentali, rispetto alla funzione principale dell'aiuto, ma costituiscono degli scopi in sé. La Pigs and Bacon Commission non pretende più di agire come organismo pubblico che persegue interessi pubblici; nella sua attività, l'aspetto relativo all'aiuto statale è costituito soltanto dal potere legale di far rispettare le proprie decisioni da tutti i produttori. Questo potere è soltano il mezzo, non già lo scopo dell'attività stessa: l'organizzazione non ha che gli scopi puramente commerciali perseguiti dai produttori. Non è quindi corretto considerare la controversia soltanto alla luce degli artt. 92 e 93 del Trattato. b) Le attività della Pigs and Bacon Commission, nella misura in cui possono essere considerate aiuti statali, costituiscono un aiuto nuovo o, almeno, un aiuto esistente, sostanzialmente e radicalmente modificato dal 1o febbraio 1973. La stessa Pigs and Bacon Commission ha espressamente dedotto di aver «riordinato», dal 1o febbraio 1973, il vecchio monopolio nazionale, in modo da creare una «organizzazione volontaria» di carattere essenzialmente nuovo. L'obbligo di notificare alla Commissione l'istituzione del nuovo sistema ai termini dell'art. 93, n. 3, esisteva, quindi, del pari in quella data. Sia che il sistema venga considerato interamente nuovo, sia che esso venga considerato una modificazione essenziale del vecchio sistema, l'Irlanda, in base all'art. 92 del Trattato, all'art. 21 del regolamento n. 2759/75 e all'art. 60, n. 1, dell'Atto di adesione, era tenuta a notificarlo. L'obbligo d'informare la Commissione ed il divieto assoluto divenivano effettivi il giorno stesso in cui l'aiuto era istituito. L'istituzione del regime di aiuti in data 1o febbraio 1973 senza notifica alla Commissione, ha costituito violazione dell'art. 93, n. 3. Inoltre, i mutamenti verificatisi dal 1973 nella cosiddetta «organizzazione volontaria» costituiscono modifiche sostanziali che, se adottate da un governo in modo autonomo, sarebbero state considerate, di per se stesse, aiuti nuovi. c) La prima questione, lett. a), deve essere risolta affermativamente: qualsiasi organizzazione nazionale di mercato per un prodotto agricolo, fondata su vantaggi costituenti un aiuto statale e messa in opera il 1o febbraio 1973 o posteriormente, è disciplinata dall'art. 93, n. 3, che contempla l'obbligo d'informare la Commissione ed il divieto di dare esecuzione all'organizzazione. Inoltre, qualsiasi modifica sostanziale del regime di aiuti, tale da aumentare l'entità dell'aiuto o da ampliarne la portata o lo scopo è ugualmente soggetta al procedimento ed al divieto di cui all'art. 93, n. 3. Anche la questione 1 b), deve avere soluzione affermativa: il divieto contemplato dall'art. 93, n. 3, è assoluto quando non vi sia stata notifica alla Commissione dell'aiuto o della modificazione progettati. Anche la terza parte della questione 1 deve essere risolta affermativamente, nel senso che il divieto assoluto contemplato dall'art. 93, n. 3, qualora l'aiuto sia stato illegittimo ab initio per mancanza di notifica si estende a tutti gli aspetti dell'aiuto, compreso il sistema di finanziamento obbligatorio, attuato in forza del diritto nazionale come elemento dell'aiuto. d) La seconda questione non ha bisogno di soluzione. In ogni caso, alla luce della giurisprudenza della Corte, in particolare della sentenza 22 marzo 1977 (causa 78/76, Steinike, Racc. 1977, pag. 595) e della sentenza 9 marzo 1978 (causa 106/77, Simmenthal, Racc. 1978, pag. 629), il giudice nazionale deve astenersi dall'applicare una norma interna potenzialmente in conflitto con l'art. 92, finché non sia convinto che non vi sia incompatibilità. e) La soluzione della questione n. 3, lett. a), si desume dalla giurisprudenza della Corte di giustizia: spetta esclusivamente alla Commissione decidere sulla compatibilità di un singolo aiuto con il mercato comune, salva la possibilità di ricorso alla Corte di giustizia. Il secondo ed il terzo punto di tale questione sono, quindi, privi di oggetto. f) Il cirterio da tenere presente riguardo alla questione n. 4, relativa all'art. 16 del Trattato CEE, è quello formulato dalla Corte di giustizia nella sentenza 26 febbraio 1975 (causa 63/74 Cadsky, Racc. 1975, pag. 281). La tassa ed il premio producono l'effetto combinato di impedire o di limitare le esportazioni irlandesi di carni suine da parte di imprese che intendano operare indipendentemente dalla Pigs and Bacon Commission. Anche se la tassa ed il premio dovessero essere valutate separatamente, l'applicazione per analogia dei principi sanciti nella sentenza della Corte di giustizia 23 gennaio 1975 (causa 51/73, Van der Hulst, Racc. 1975, pag. 79) conduce alla conclusione che si tratti pur sempre di una misura di effetto equivalente ad un dazio doganale all'esportazione. Il tributo interno gravante su un prodotto costituisce una misura di effetto equivalente ad un dazio doganale all'esportazione vietata dal Trattato quando esso è più oneroso per una particolare categoria di esportazioni o quando ha l'effetto di ostacolare le esportazioni effettuate indipendentemente da un sistema organizzato di smercio. g) Per quanto riguarda la 5a questione, è necessario tener presente che il sistema litigioso ricade nel campo d'applicazione del divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, quali definite dalle sentenze della Corte 11 luglio 1974 (causa 8/74, Dassonville, Racc. 1974, pag. 837), 20 maggio 1976 (causa 104/75, De Peijper, Racc. 1976, pag. 613) e 12 luglio 1973 (causa 2/73, Geddo, Racc. 1973, pag. 865). h) Per la soluzione della questione n. 6, bisogna tener presente che la Pigs and Bacon Commission è un monopolio nazionale di carattere commerciale, nel senso dell'art. 37 del Trattato CEE, poiché è stata costituita per legge, opera come ente incaricato del controllo del commercio delle carni suine in Irlanda, in tutti i suoi aspetti e l'elemento obbligatorio è parte indispensabile del sistema. Il fatto che i produttori possano esportare in modo indipendente è irrilevante: la restituzione, in modo discriminatorio, di una parte della tassa attraverso il sistema del premio equivale all'azione di un monopolio. In tali circostanze, l'istituzione del sistema di smercio della Pigs and Bacon Commission non ha costituito un riordinamento di un monopolio nazionale adeguato alla luce dell'art. 37, n. 1. Istituendo un nuovo sistema, che non soddisfa le prescrizioni dell'art. 37, n. 1, la Pigs and Bacon Commission ha dato vita ad una nuova misura, che costituisce violazione dell'art. 37, n. 2, anche durante il periodo transitorio. La Pigs and Bacon Commission non può esigere la tassa dopo il 1o febbraio 1973, data in cui è stata commessa la violazione dell'art. 37, n. 2. i) Per quanto riguarda la questione n. 7 e l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, quale è definita dal regolamento n. 2759/75, è opportuno tener presente che il sistema della Pigs and Bacon Commission implica la disciplina del livello dei prezzi interni irlandesi mediante il controllo del livello delle esportazioni, la canalizzazione delle esportazioni attraverso un unico ente, la capacità di controllare i mercati interni ed esterni e la stimolazione del commercio, cioè un sistema di misure e di dispositivi nazionali per mezzo dei quali si ottiene una disciplina del mercato irlandese delle carni suine. Scopo di tali misure e dispositivi è isolare il mercato irlandese e sfruttarlo come entità nazionale; essi interferiscono deliberatamente con l'instaurazione di un mercato unico. Un'organizzazione nazionale del genere è incompatibile con l'organizzazione comune di mercato a livello comunitario; essa viola il divieto di dazi doganali e di restrizioni quantitative, nonché gli artt. 92 e 93 dei Trattato e costituisce pertanto trasgressione diretta degli artt. 19 e 21 del regolamento n. 2759/75. Sovvenzionando le esportazioni nei paesi terzi, la Pigs and Bacon Commission stimola artificialmente il commercio di un solo Stato membro e contrasta gli scopi e gli effetti dell'organizzazione comune dei mercati. Gli scopi definiti dall'art. 39, n. 1, del Trattato, non possono essere raggiunti nell'insieme della Comunità su base di eguaglianza, se certi Stati membri continuano a falsare o ad accrescere gli effetti dell'organizzazione comune grazie al mantenimento di organizzazioni nazionali. I vantaggi offerti a livello nazionale, in base ad un sistema di tasse obbligatorie e di premi, falsano ed ostacolano sia il commercio intracomunitario, sia le esportazioni nei paesi terzi. La Pigs and Bacon Commission si rende responsabile di una triplice discriminazione riguardante gli esportatori irlandesi che operano per suo tramite e che perciò pagano la tassa, ma ricevono sia il premio sia la restituzione comunitaria all'esportazione; gli esportatori irlandesi che operano indipendentemente dalla Pigs and Bacon Commission, ma pagano la tassa ricevendone in cambio solo la restituzione comunitaria all'esportazione e gli esportatori degli altri Stati membri che aderiscono al sistema comunitario ed hanno diritto soltanto alla restituzione comunitaria all'esportazione. L'incompatibilità radicale con l'organizzazione comune dei mercati anche della sola esistenza di misure nazionali quali quelle litigiose è confermata dalle sentenze della Corte 23 gennaio 1975 (causa 31/74, Galli; Racc. pag. 47 e causa 51/74, Van der Hulst, Racc. pag. 79), 30 ottobre 1974 (causa 190/73, Van Haaster, Racc. pag. 1123) e 16 marzo 1977 (causa 68/76, Commissione c/Repubblica francese, Racc. pag. 515). j) La questione n. 8 richiede una doppia soluzione affermativa. Dal 1o febbraio 1973, la Pigs and Bacon Commission ha agito sulla base ed in conseguenza dell'accordo concluso con le imprese irlandesi produttrici di bacon. Il sistema non comportava quindi una semplice pratica concordata, ma un accordo espresso permanente, in forza del quale 27 dei 28 produttori irlandesi sono in grado di ostacolare e di limitare le esportazioni dall'Irlanda della convenuta nel procedimento di merito. La principale caratteristica della Pigs and Bacon Commission è attualmente quella di essere un ufficio comune di vendita o un'associazione commerciale di produttori; le sue attività essenziali ed i loro effetti principali hanno carattere commerciale e concorrenziale, mentre i tratti di diritto pubblico della Pigs and Bacon Commission e delle sue attività sono, in un certo senso, accessori e secondari. Il mero fatto che un'organizzazione commerciale sia costituita giuridicamente come un ente pubblico non sottrae le sue attività commerciali all'applicazione degli artt. 85 e 86. L'organizzazione gestita dalla Pigs and Bacon Commission, consistente in un accordo di esclusività con i produttori, sostenuto da una tassa obbligatoria per legge, pregiudica le esportazioni e ostacola la concorrenza. k) Riguardo alla questione n. 9, la Pigs and Bacon Commission detiene una posizione dominante, perché può tenere un comportamento indipendente. La posizione dominante non è necessariamente il prodotto di soli fattori economici. La posizione dominante è detenuta su una parte sostanziale del mercato comune che, per quanto riguarda il bacon, comprende due Stati membri: il Regno Unito e l'Irlanda, i soli in cui si acquisti bacon in quantità rilevanti. La Pigs and Bacon Commission commette un abuso di posizione dominante, costringendo, con l'uso dei propri poteri e della propria indipendenza economica, tutti i produttori ad esportare solo per suo tramite. Il premio corrisposto soltanto ai produttori che si sottomettono a quest'obbligo costituisce, in effetti, una forma di premio di fedeltà. La tassa è parte integrante del dispositivo usato dalla Pigs and Bacon Commission per conseguire scopi che costituiscono anch'essi violazione del Trattato; la si deve quindi dichiarare non riscuotibile. Il diritto comunitario impone al giudice nazionale l'obbligo di garantire la piena efficacia delle norme di diritto comunitario direttamente efficaci e di tutelare i diritti attribuiti ai singoli, disapplicando le disposizioni contrastanti della legge interna. Quando un'autorità nazionale o qualsiasi persona cui sono conferiti poteri delegati cerchi di applicare una disposizione di diritto interno per mantenere in vita o instaurare un sistema ed una pratica contrari ad una norma comunitaria direttamente efficace, il giudice nazionale deve negare effetto alla norma nazionale, fin quando dura la violazione e nella misura in cui essa sia resa possibile da tale fatto. l) La soluzione della questione n. 10 discende dal principio fondamentale secondo cui il diritto comunitario dev'essere applicato in modo uniforme in tutti gli Stati membri e produrvi gli stessi effetti e le stesse conseguenze. La questione della ripetibilità di somme fatte pagare in forza di poteri illegittimi riguardo al diritto comunitario non può essere risolta unicamente dai vari ordinamenti giuridici degli Stati membri, perché ciò creerebbe discriminazioni. I principi del diritto comunitario si applicano alla domanda di rimborso di tasse riscosse da un ente pubblico nazionale violando una norma di diritto comunitario; i principi dell'applicazione e dell'effetto uniformi di detto diritto esigono che tasse del genere siano rimborsate ai privati o alle imprese interessati, con la sola riserva di detrazioni consentite dalla legge nazionale e relative a vantaggi che i privati o le imprese possono aver ricevuto dall'ente in questione.
paragrafo 4
Il Governo d'Irlanda è del parere che il Trattato CEE non precluda l'imposizione, per legge, di un tributo, il cui gettito sia destinato a finanziare l'attività di un ufficio commerciale centrale ed il versamento di aiuti sotto forma di premio all'esportazione.
paragrafo 5
a) La tassa litigiosa costituisce un onere finanziario interno di natura parafiscale e non v'è alcun motivo di contestarne la validità riguardo al Trattato. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che il fatto che una modalità di un aiuto sia incompatibile con disposizioni del Trattato diverse dagli artt. 92 e 93 non rende illegittimo il sistema di finanziamento dell'aiuto stesso. b) Numerose funzioni esercitate dalla Pigs and Bacon Commission potrebbero essere considerate aiuti all'industria delle carni suine in Irlanda; il versamento del premio all'esportazione costituisce un aiuto concesso per mezzo di risorse statali, nella misura in cui esso è finanziato da una tassa obbligatoria, imposta per legge. L'art. 92 del Trattato vieta gli aiuti che falsino o minaccino di falsare la concorrenza; tali aiuti sono considerati incompatibili con il mercato comune nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, l'art. 92, n. 3, riconosce che molte forme di aiuti possono essere considerate compatibili con gli obblighi derivanti dal Trattato. D'altronde, parecchie sentenze della Corte hanno riconosciuto che il metodo appropriato per controllare la concessione degli aiuti e per contestarne la validità, se necessario, è l'esame sistematico degli stessi da parte della Commissione, contemplato dall'art. 93, con la sanzione estrema del ricorso alla Corte di giustizia da parte della Commissione o di qualsiasi Stato interessato, ma non ad istanza di un privato danneggiato dall'esistenza dell'aiuto. c) Il versamento di un premio agli esportatori avveniva, sotto forma di aiuto all'industria delle carni suine in Irlanda, già prima dell'adesione alla Comunità ed è continuato, essenzialmente nella stessa forma. La Commissione ne era al corrente. Un'infrazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato, per difetto di notificazione dell'aiuto, può certo, in determinate situazioni, attribuire ai singoli dei diritti che il giudice nazionale deve tutelare, indipendentemente dal diritto, che ha la Commissione stessa, di valersi del procedimento di cui all'art. 169. L'annullamento dell'aiuto può avere l'effetto di porre termine, del tutto o in parte, all'attribuzione dello stesso, ma non quello di viziare la validità della tassa per quanto riguarda i pagamenti già avvenuti, né di impedirne la riscossione per il futuro. Qualsiasi questione relativa all'eventuale violazione dell'art. 93, n. 3, è di necessità strettamente connessa ad altri aspetti dell'aiuto, dei quali spetta alla Commissione valutare legittimità ed opportunità. Qualsiasi questione relativa all'effetto, in un caso particolare, del divieto stabilito dall'ultima frase dell'art. 93, n. 3, deve essere subordinata all'esame dell'aiuto nel suo complesso da parte della Commissione. d) La messa in opera di un'organizzazione comune dei mercati per le carni suine non esclude qualsiasi misura nazionale, ma soltanto quelle che pregiudichino i dispositivi contemplati dall'organizzazione stessa. La fissazione dei prezzi nell'ambito de) regolamento n. 2759/75 si effettua con riferimento a carcasse di suino di una qualità tipo, mentre il premio all'esportazione litigioso si paga solo per carcasse di suino di qualità superiore a quella cui si riferisce il regolamento. Il pagamento dell'aiuto non può quindi, nemmeno in linea di principio, incidere sul prezzo fissato per raggiungere gli scopi dell'organizzazione comune dei mercati. Il mantenimento in attività della Pigs an Bacon Commission è perfettamente compatibile con l'organizzazione comune dei mercati; il potere conferitole per legge d'imporre una tassa obbligatoria ai trasformatori di carni per finanziare le proprie attività è del pari compatibile con il Trattato e con il regolamento n. 2759/75. La validità dell'aiuto deve essere verificata nell'ambito della procedura contemplata dall'art. 93 del Trattato. e) L'aiuto litigioso non può essere considerato né un dazio doganale all'esportazione o una tassa di effetto equivalente, ai sensi dell'art. 16, né una restrizione quantitativa all'esportazione o una misura di effetto equivalente, ai sensi dell'art. 34 del Trattato CEE. Pur volendo ammettere che la Pigs and Bacon Commission abbia costituito, nel periodo precedente all'adesione, un monopolio nazionale ai termini dell'art. 37 del Trattato e dell'art. 44 dell'Atto di adesione, si deve riconoscere che ha rinunciato essa stessa a tale carattere, abbandonando tutti i poteri attribuitile per legge in materia di acquisto obbligatorio e di fissazione dei prezzi. La Pigs and Bacon Commission ha conservato soltanto il potere di imporre una tassa per coprire i costi delle proprie operazioni come organizzazione commerciale fruente della cooperazione e del sostegno volontari dell'industria delle carni suine in Irlanda. Non si può contestare che alle scadenza del periodo stabilito dall'Atto di adesione, la natura e le funzioni della Pigs and Bacon Commission hanno subito un riordinamento di portata molto ampia, conforme agli obblighi assunti dall'Irlanda. Il mantenimento del sistema di tasse obbligatorie e del versamento di premi all'esportazione non comporta, in alcun modo, una discriminazione fra cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento e di smercio. Il problema della distorsione della concorrenza imputabile alle attività attuali della Pigs and Bacon Commission si pone, non riguardo agli artt. 85 e 86 del Trattato, ma nel contesto dell'attribuzione degli aiuti, quindi in relazione agli artt. 92-94. In ogni caso, la Pigs and Bacon Commission non può essere considerata un'impresa che detenga una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo ed essa non ha commesso un abuso di posizione dominante, in particolare non un abuso tale da pregiudicare il commercio fra Stati membri. Per quanto riguarda la domanda di rimborso delle tasse riscosse dalla Pigs and Bacon Commission, si deve ammettere che nessun principio di diritto comunitario impone ad uno Stato membro, ad una persona giuridica di diritto pubblico o ad un'impresa privata di effettuare un rimborso in un caso come quello di cui alla domanda riconvenzionale. Il giudice nazionale deve quindi, in ogni caso, applicare il diritto interno. f) Le questioni sottoposte alla Corte dovrebbero essere risolte come segue: Il controllo della validità degli aiuti concessi dagli Stati membri o mediante risorse statali riguarda gli artt. 92 e 94 del Trattato, e non altri articoli di cui si deduce incidentalmente la violazione. L'art. 92, n. 1, non è direttamente efficace negli ordinamenti interni degli Stati membri e non può quindi essere fatto valere dinanzi al giudice nazionale. Quando la questione se un aiuto sia stato in parte concesso senza rispettare la procedura di cui all'art. 93, in violazione quindi di una norma direttamente efficace, è una questione complessa, strettamente legata ad altri aspetti dell'aiuto il cui controllo di validità spetta alla Commissione, è opportuno che questa prenda in considerazione tutti gli aspetti dell'aiuto e che qualsiasi questione relativa all'eventuale inosservanza della procedura di cui all'art. 93 sia lasciata in sospeso fino a che la Commissione non abbia proceduto all'esame dell'aiuto nel suo complesso. La procedura appropriata per verificare la validità di aiuti con riguardo all'art. 92 del Trattato, implica l'esame della situazione da parte della Commissione, ai termini dell'art. 93, seguito, qualora essa lo ritenga necessario, dai procedimenti contemplati in detto articolo; in subordine, il Consiglio deve esercitare i poteri attribuitigli dallo stesso articolo. Tuttavia quando, in un caso particolare, la questione effettiva riguardi non la validità di un aiuto, ma quella di tasse di natura fiscale riscosse per finanziare l'aiuto, il principio da applicare è quello già formulato dalla Corte in precedenti sentenze, cioè che la validità di una tassa fiscale non è pregiudicata dal solo fatto che col suo gettito viene finanziata, fra l'altro, qualche forma di aiuto che potrebbe essere considerata incompatibile con il mercato comune. Nel caso in cui tasse od oneri già pagati siano stati riscossi illegittimamente perché incompatibili con il Trattato o con la legislazione comunitaria derivata, la questione se vi sia diritto alla restituzione deve essere risolta secondo il diritto nazionale, in mancanza di una norma di diritto comunitario positivo relativa a tale situazione.
paragrafo 6
La Commissione delle Comunità europee ritiene che, quando esiste, come nel settore delle carni suine, una organizzazione comune dei mercati, la compatibilità di una misura nazionale deve essere considerata anzitutto in relazione a tale organizzazione.
paragrafo 7
a) Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, dal momento in cui la Comunità abbia istituito un'organizzazione comune dei mercati, gli Stati membri debbono astenersi da qualsiasi misura che ad essa deroghi o causi pregiudizio. La caratteristica dell'organizzazione nazionale irlandese finanziata dalla tassa sulla produzione è il sistema di abbuono, che equivale ad un aiuto all'esportazione. Un siffatto regime di aiuto all'esportazione è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati per le carni suine. Il sistema di abbuono limita e restringe le esportazioni dei salatori che scelgono di vendere indipendentemente dalla Pigs and Bacon Commission, facendo perdere loro il vantaggio della sovvenzione all'esportazione. Il premio conferisce alla Pigs and Bacon Commission un vantaggio concorrenziale nei confronti della convenuta nel procedimento di merito; a causa del premio questa si trova penalizzata per il fatto di non vendere alla Pigs and Bacon Commission. Il sistema di abbuono equivale ad un aiuto implicitamente escluso dall'organizzazione comune: il premio all'esportazione stimola la vendita di determinate qualità di prodotti sul mercato di esportazione e, pertanto, riduce corrispondentemente, in potenza, l'offerta sul mercato interno. Il sistema di prezzi stabilito dal regolamento n. 2759/75 comprende la fissazione di un prezzo base per la Comunità e di misure d'intervento quando i prezzi sui mercati rappresentativi degli Stati membri scendono al di sotto di un determinato livello. Il sistema irlandese di premi all'esportazione è tale da influenzare, almeno potenzialmente, i prezzi sui mercati rappresentativi di altri Stati membri. Il bacon è un prodotto soggetto al sistema degli importi compensativi monetari. Il premio all'esportazione può essere interpretato come una riduzione dell'importo riscosso sulle esportazioni dall'Irlanda, quindi, come una deroga al sistema degli importi compensativi applicati ai prodotti soggetti ad un'organizzazione comune dei mercati. Il premio all'esportazione è in contrasto col titolo II del regolamento n. 2759/75, relativo al regime degli scambi con i paesi terzi. L'art. 15 istituisce una restituzione all'esportazione; ora, il premio equivale ad una restituzione aggiuntiva, che si applica a qualsiasi esportazione irlandese nei paesi terzi. b) Il divieto, in forza dell'art. 16, di dazi doganali all'esportazione e di tasse di effetto equivalente, riguarda qualsiasi onere pecuniario che colpisce le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera. Tale non è il caso della tassa litigiosa. Quanto al sistema del premio, finanziato dalla tassa, esso deve essere visto alla luce dell'art. 34 piuttosto che dell'art. 16 del Trattato. c) Il carattere discriminatorio del premio all'esportazione può avere un effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione, in quanto esso è pagato soltanto alle imprese che esportano tramite la Pigs and Bacon Commission. L'art. 34 del Trattato deve essere interpretato nel senso che vieta di mantenere in vigore la legislazione nazionale che obblighi i produttori a smerciare prodotti soggetti ad un'organizzazione comune di mercato esclusivamente per il tramite di un ufficio nazionale per la disciplina del mercato. Nella fattispecie, i produttori possono certo esportare legalmente in modo indipendente dalla Pigs and Bacon Commission, ma ne vengono svantaggiati finanziariamente. d) Riguardo agli artt. 92 e 93 del Trattato, è da notare che l'interpretazione data dalla Corte, nell'ambito del presente procedimento ex art. 177, non può comunque pregiudicare il risultato delle indagini condotte dalla Commissione quanto all'incompatibilità degli aiuti statali irlandesi con l'art. 92. Il giudice nazionale, inoltre, sebbene ai sensi dell'art. 93, n. 3, sia competente quando l'aiuto viene istituito o modificato senza che la Commissione sia stata ufficialmente ed adeguatamente informata, non è competente per gli aiuti esistenti, riguardo ai quali la procedura stabilita dall'art. 93, n. 1, può essere messa in opera soltanto dalla Commissione. Oltracciò, l'incompatibilità di un aiuto con il Trattato non vizia necessariamente il suo sistema di finanziamento. e) Nel caso di un prodotto soggetto ad organizzazione comune, il regime nazionale di disciplina del mercato, comprendente aiuti e altre misure, deve essere valutato, in forza degli artt. 44, n. 1 e 60, n. 1, dell'Atto di adesione, nell'ambito puramente agricolo e non già nel contesto dell'art. 37 del Trattato. f) Il problema giuridico sottoposto al giudice nazionale non si può risolvere con riferimento agli artt. 85 e 86; esso riguarda essenzialmente un regime statale per finanziare un premio all'esportazione mediante una tassa imposta per legge. g) Il sistema irlandese di premi all'esportazione è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati per le carni suine e con l'art. 34 del Trattato. Tuttavia una distinzione deve essere fatta fra la riscossione di una tassa o di un'imposta nazionale e la destinazione del loro gettito. Il fatto che tale gettito sia destinato in parte a finanziare un sistema di aiuti nazionale incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati non produce l'effetto di rendere la tassa, in quanto tale, irregolare. Rimane la questione se la tassa di per sé, indipendentemente dalla destinazione del suo gettito, sia incompatibile con l'art. 34 o con il regolamento che istituisce l'organizzazione comune dei mercati. Ora, per quanto riguarda l'art. 34, è da notare che la tassa viene applicata a tutto il bacon prodotto in Irlanda indipendentemente dalla sua destinazione e non può essere considerata quindi una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione. La tassa sarebbe incompatibile con l'organizzazione comune solo se, incidendo sui prezzi che i salatori di bacon possono pagare ai produttori di carni suine, producesse l'effetto di modificare la formazione dei prezzi, quale prevista nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati. Il giudice nazionale potrebbe constatare un'incompatibilità del genere soltanto se si potesse dimostrare che la tassa applicata ai salatori in Irlanda incide sui prezzi che essi potrebbero pagare per le carcasse di suino e, perciò, costituisce un rischio per il «prezzo base». h) È del tutto improbabile, se si accoglie il punto di vista della Commissione nel rispondere al giudice nazionale, che questo consideri la tassa incompatibile con il diritto comunitario e, quindi, non riscuotibile; la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nel procedimento di merito va quindi del pari respinta. Trattandosi di tasse riscosse in violazione di una norma di diritto comunitario direttamente efficace, esse debbono essere restituite dalle autorità nazionali se si è agito in giudizio nei termini prescritti, altrimenti si recherebbe pregiudizio all'efficacia diretta del diritto comunitario. i) Le questioni sollevate dalla High Court of Ireland vanno risolte come segue: L'art. 34 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che esso vieta qualsiasi misura nazionale che svantaggi i prodotti non esportati tramite un ente determinato. Il regolamento n. 2759/75 dev'essere interpretato nel senso che esso vieta qualsiasi sovvenzione nazionale all'esportazione di prodotti compresi nel campo d'applicazione del regolamento. Il regolamento n. 2759/75 non deve essere interpretato nel senso che esso vieti qualsiasi tassa nazionale sulla trasformazione di prodotti compresi nel campo d'applicazione del regolamento, a meno che la tassa produca l'effetto di modificare la formazione dei prezzi quale prevista dal regolamento.

SENTENZA › In fatto › III — Fase orale

paragrafo 1
All'udienza del 4 aprile 1979, la Pigs and Bacon Commission, con l'avvocato D. Barrington, Senior Counsel; la società McCarren and Cy Ltd, con l'avvocato John D. Cooke, Barrister; il Governo d'Irlanda, rappresentato dall'avvocato Roderick O'Hanlon, Senior Counsel; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo agente, sig. Richard Wainwright e dall'avvocato Nial Fennelly, Senior Counsel, hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto alle domande poste dalla Corte.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 15 maggio 1979.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza del 30 giugno 1978, pervenuta alla Corte il 21 agosto seguente, la High Court d'Irlanda ha posto, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una serie di questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 92 e 93 in materia di aiuti statali; dell'art. 16, relativo all'abolizione dei dazi doganali all'esportazione; dell'art. 34, relativo all'abolizione delle restrizioni quantitative all'esportazione; dell'art. 37 del Trattato in connessione con l'art. 44 dell'Atto di adesione, in materia di monopoli pubblici; dell'art. 40 del Trattato e del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2759, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU n. L 282, pag. 1); nonché degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE. Tali questioni sono sorte nell'ambito di una controversia fra la Pigs and Bacon Commission (PBC), ente pubblico che esercita determinate funzioni nel campo della disciplina del mercato delle carni suine e, più in particolare, dello smercio del bacon, da un lato, ed un esportatore di bacon, la McCarren Cy Ltd., dall'altro, riguardo alla riscossione, da parte della PBC, di una tassa destinata a sovvenzionare lo smercio al di fuori dell'Irlanda e, in particolare, nel Regno Unito, di bacon di elevata qualità.
punto 2
Si desume dalla sentenza di rinvio che l'Irlanda ha creato, fin dal 1935, un'organizzazione di mercato per la produzione e lo smercio della carne suina del tipo bacon, organizzazione gestita a partire dal 1939 da un ente pubblico, la PBC, composta da rappresentanti del Governo e da rappresentanti delle professioni interessate e dotata per legge di estesi poteri di controllo dell'insieme del settore considerato, in qualità di ufficio centrale di disciplina del mercato (central marketing agency). Per finanziare le sue attività, alla PBC era attribuito per legge il diritto di riscuotere un tributo sulle carcasse di suino destinate alla produzione di bacon. Questa tassa serviva, in primo luogo, al finanziamento delle attività generali della PBC intese a migliorare la produzione e lo smercio del bacon e, in secondo luogo, al versamento di una sovvenzione (bonus) — concessa, in effetti, sotto forma di restituzione di una parte della tassa — a favore dell'esportazione, principalmente nel Regno Unito, di bacon di elevata qualità.
punto 3
Al momento dell'adesione dell'Irlanda alla Comunità, la compatibilità di questo sistema con il diritto comunitario veniva presa in esame dalle autorità irlandesi e dagli ambienti professionali interessati. In quell'occasione si ammetteva che i poteri e le funzioni esercitati dalla PBC sarebbero potuti essere non più del tutto compatibili con le esigenze del diritto comunitario. Di conseguenza, si conveniva, col consenso di tutti i rappresentanti delle professioni interessate, che la PBC avrebbe ormai rinunciato ai suoi poteri legali (statutory powers) ed avrebbe da allora in poi esercitato le sue funzioni solo su base volontaria.
punto 4
Il carattere volontario delle attuali attività della PBC implica tuttavia un'eccezione: la PBC esercita tuttora il diritto di riscuotere, in forza della legge, la tassa destinata a finanziare le sue varie attività e continua parimenti a versare una sovvenzione all'esportazione di bacon di elevata qualità, vantaggio naturalmente riservato ai produttori che esportino tramite la PBC, nella sua qualità di ufficio commerciale centrale. Ne risulta, e questo punto non è contestato, che tutti i produttori di carcasse destinate alla trasformazione in bacon sono obbligati a pagare la tassa, ma che fruiscono della sovvenzione all'esportazione solo coloro che si servono della PBC come intermediario. La controversia concerne essenzialmente il funzionamento di questo sistema di tassazione/sovvenzione (levy/bonus scheme) che, secondo le indicazioni fornite dal giudice nazionale, costituisce un elemento distinto nel complesso delle attività della PBC.
punto 5
Dal fascicolo si desume che la convenuta nel procedimento di merito prendeva parte in un primo tempo all'accordo concluso, alle condizioni descritte, fra le autorità irlandesi ed i produttori. Durante quel periodo, essa versava il contributo sulle carcasse destinate alla produzione di bacon ed esportava il suo prodotto tramite la PBC, fruendo del sussidio. Persuasa, a partire da un dato momento, di poter esportare con maggior vantaggio la propria produzione direttamente, la McCarren Cy si ritirava dal sistema con effetto dal 30 aprile 1975. A partire da quel momento essa rifiutava di pagare la tassa alla PBC e veniva privata della sovvenzione all'esportazione.
punto 6
L'azione intentata contro la McCarren Cy dinanzi alla High Court concerne la pretesa, da parte della PBC, del pagamento delle tasse cui essa ritiene aver diritto in base alla legge. La McCarren Cy, da parte sua, ha proposto una domanda riconvenzionale, intesa alla restituzione delle tasse versate dopo il 1o febbraio 1973, data dell'entrata in vigore in Irlanda dell'organizzazione comune dei mercati per le carni suine, e fino al momento dell'interruzione dei suoi rapporti con la PBC.
punto 7
Dinanzi al giudice nazionale, la McCarren Cy ha contestato la compatibilità delle attività della PBC con il Trattato CEE e con le norme di regolamento relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, per quanto riguarda la riscossione della tassa sulla carcasse di suino e la destinazione del suo gettito al versamento di una sovvenzione riservata esclusivamente ai produttori che esportino il proprio bacon tramite la PBC.
punto 8
Tenuto conto degli argomenti dedotti dalle parti, la High Court ha posto nove questioni pregiudiziali nell'ambito dell'azione principale ed una decima questione, relativa alla domanda riconvenzionale. Le questioni hanno il seguente tenore: 1. a) Se gli artt. 92 e 93 vadano interpretati nel senso ch'essi imponevano l'obbligo di comunicare alla Commissione, a norma dell'art. 93, n. 3, l'accordo relativo all'organizzazione di mercato, che sarebbe stato applicato dopo il 1o febbraio 1973 e/o le modifiche apportate a tale organizzazione a partire dal febbraio 1973. b) In caso affermativo, se la mancata comunicazione alla Commissione implichi l'invalidità dell'organizzazione per l'intero periodo trascorso dal 1973 o per parte di esso. Nell'ipotesi in cui le questioni sub a) e b) vengano risolte affermativamente, se la tassa debba essere pagata per il periodo durante il quale l'organizzazione era invalida. 2. Nell'ipotesi in cui la questione sub 1 a), venga risolta negativamente, se l'art. 92 vada interpretato nel senso ch'esso impone al giudice nazionale, qualora questi ritenga che un aiuto statale può essere incompatibile con l'art. 92, l'obbligo di sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione dell'eventuale incompatibilità dell'organizzazione di mercato con quanto disposto dall'art. 92, nn. 1 e 2, e se il giudice nazionale sia tenuto, in caso di soluzione affermativa di tale questione da parte della suddetta Corte, a sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente, in attesa di una decisione della Commissione sull'organizzazione stessa, a norma dell'art. 93. 3. Nell'ipotesi che le precedenti questioni sub 1 e 2) vengano risolte negativamente a) se gli artt. 92 e 93 vadano interpretati nel senso che, qualora uno Stato attribuisca aiuti cui si applicano detti articoli, l'accertamento della compatibilità di tali aiuti col mercato comune rientra nella competenza della Commissione e non in quella dei giudici degli Stati membri; b) in caso di soluzione negativa della questione sub a), se i suddetti articoli implichino che l'aiuto statale ivi contemplato è valido fino a quando sulla sua compatibilità col mercato comune non sia stata adottata una decisione da parte della Commissione a norma dell'art. 93, n. 2, nonostante il fatto che taluni aspetti degli aiuti possano essere in contrasto con obblighi imposti dal diritto comunitario, diversi da quelli sanciti dagli artt. 92 e 93. c) in caso di soluzione negativa delle questioni sotto a) e b), se i suddetti articoli vadano interpretati nel senso che, anche qualora l'aiuto statale sia in parte incompatibile col diritto comunitario, la tassa imposta per il suo finanziamento è cionondimeno dovuta. 4. Se l'art. 16 vada interpretato nel senso che, qualora il funzionamento dell'organizzazione di mercato di cui sopra limiti o impedisca le esportazioni da parte di imprese che operano indipendentemente dall'ufficio centrale di disciplina del mercato si ha violazione del suddetto articolo e la tassa destinata al finanziamento dell'organizzazione non può essere riscossa. 5. Se l'art. 34 vada interpretato nel senso che, qualora il funzionamento dell'organizzazione di mercato di cui sopra limiti o impedisca le esportazioni da parte di imprese che operano indipendentemente dall'ufficio centrale di disciplina del mercato si ha violazione del suddetto articolo e la tassa dovuta, in quanto elemento dell'organizzazione, non può essere riscossa. 6. Se gli artt. 37 del Trattato e 44 dell'Atto di adesione vadano interpretati nel senso che il funzionamento della nuova organizzazione di mercato di cui sopra soddisfa gli obblighi imposti dagli stessi articoli, (a) fino al 31 dicembre 1977 e (b) successivamente a tale data. In caso negativo, se la tassa dovuta, in quanto elemento dell'organizzazione di mercato, possa essere riscossa dal 1o febbraio 1973 al 31 dicembre 1977 o (c) successivamente a tale data. 7. Se l'art. 40 del Trattato e il regolamento n. 2759/75 vadano interpretati nel senso che l'organizzazione di mercato di cui sopra è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati creata dalla Comunità nel settore delle carni suine e conseguentemente invalida. In caso affermativo, se la riscossione della tassa dovuta come elemento di detta organizzazione sia illegittima. 8. Se l'art. 85 vada interpretato nel senso che l'accordo di cui sopra, in forza del quale l'organizzazione di mercato ha funzionato dal 1o febbraio 1973, costituisce una violazione del suddetto articolo in quanto impedisce o limita le esportazioni da parte di imprese che operano indipendentemente dall'ufficio centrale di disciplina del mercato, ovvero in quanto talune esportazioni sono sovvenzionate in forza dell'accordo stesso. In caso affermativo, se la riscossione della tassa dovuta, in quanto elemento dell'organizzazione, sia illegittima. 9. a) Se l'art. 86 vada interpretato nel senso che l'ufficio centrale di disciplina del mercato, di cui sopra, detiene una posizione dominante in una parte sostanziale del mercato comune. b) In caso affermativo, se lo stesso articolo vada interpretato nel senso che detto ufficio ha sfruttato abusivamente tale posizione, con pregiudizio per il commercio fra gli Stati membri, per il fatto che vengono impedite o limitate le esportazioni da parte di imprese che operano indipendentemente dall'ufficio e/o in quanto viene pagato un premio all'esportazione soltanto alle imprese che esportano tramite, l'ufficio centrale di disciplina del mercato. c) Nell'ipotesi che le questioni sub a) e b) vengano risolte affermativamente, se la riscossione della tassa dovuta, in quanto elemento dell'organizzazione, sia illegittima. 10. Qualora la tassa di cui sopra sia imposta illegalmente, perché in contrasto col diritto comunitario, se il giudice nazionale debba applicare, nel decidere in merito ad una domanda di restituzione della tassa, i principi del proprio diritto nazionale o quelli del diritto comunitario. Qualora debba applicarsi il diritto comunitario, se i principi di questo giustifichino la restituzione delle somme già pagate, con o senza riduzione in proporzione del premio percepito dalla convenuta.

SENTENZA › In diritto › Considerazioni preliminari sulla portata delle questioni sottoposte alla Corte

punto 9
L'esame delle questioni sollevate mostra che esse non possono essere tutte simultaneamente decisive per la soluzione della controversia. Da questo punto di vista, la situazione che si è creata dinanzi alla High Court non è priva di analogie con quella che ha dato origine alla sentenza della Corte 29 novembre 1978, nella causa 83/78 (Pigs Marketing Board (Northern Ireland) c/ Redmond, Racc. 1978, pag. 2347), dove il giudice nazionale chiedeva alla Corte, in via pregiudiziale, quali fossero le norme comunitarie rilevanti in materia, considerate le contraddittorie qualificazioni date alla stessa situazione dalle parti interessate. In detta sentenza la Corte ha affermato che, nel caso di una lite relativa ad un settore agricolo retto da un'organizzazione comune dei mercati, il problema sollevato va esaminato anzitutto sotto tale luce, data la preminenza che l'art. 38, n. 2, del Trattato CEE, garantisce alle norme speciali adottate nel contesto della politica agricola comune, sulle norme generali del Trattato relative all'instaurazione del mercato comune.
punto 10
Tale principio, applicato al presente caso, implica che va esaminata in primo luogo la settima questione, relativa all'interpretazione dell'art. 40 del Trattato e del regolamento n. 2759/75, alla quale si debbono associare la quarta e la quinta questione, concernenti l'interpretazione degli artt. 16 e, rispettivamente, 34 del Trattato. In effetti, per le ragioni esposte nella sopra menzionata sentenza (punti da 52 a 55), le norme del Trattato relative all'eliminazione degli ostacoli tariffari e commerciali per gli scambi intracomunitari debbono essere considerate parte integrante dell'organizzazione comune dei mercati.
punto 11
Questo modo di trattare le questioni appare opportuno anche per un'altra considerazione. In forza dell'art. 42 del Trattato, le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza — cioè gli artt. 85-94 — si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nell'ambito delle disposizioni adottate per l'organizzazione dei mercati agricoli. Nel regolamento 4 aprile 1962, n. 26, relativo all'applicazione di talune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 1962, pag. 993), il Consiglio ha adottato alcune disposizioni generali in proposito, intese a consentire l'applicazione limitata delle regole di concorrenza al settore agricolo; disposizioni specifiche sono state adottate in seguito, al fine dell'applicazione più ampia delle regole di concorrenza nei diversi settori di mercato. Tale è il caso dell'art. 21 del regolamento n. 2759/75, che recita: «fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli artt. 92, 93 e 94 del Trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1». Da questa disposizione risulta che, benché gli artt. 92-94 vigano pienamente nel settore delle carni suine, l'applicazione di dette norme rimane tuttavia subordinata alle disposizioni che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati istituita dal regolamento. In altri termini, il ricorso, da parte di uno Stato membro, agli artt. 92-94 sugli aiuti non può prevalere sulle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione di mercato per quel settore. L'art. 21 del regolamento impone quindi di esaminare in primo luogo le questioni relative all'interpretazione del regolamento stesso e degli articoli del Trattato relativi all'eliminazione degli ostacoli tariffari e commerciali per la libertà delle esportazioni.

SENTENZA › In diritto › Sulla valutazione delle attività della PBC, alla luce dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine e delle norme del Trattato relative alla libertà delle esportazioni (questioni nn. 4, 5 e 7)

punto 12
Con la 7a questione la High Court chiede se l'art. 40 del Trattato, in relazione al regolamento n. 2759/75, contenga elementi tali da rendere incompatibile con il diritto comunitario un sistema di smercio caratterizzato dalla riscossione di una tassa a carico di tutti i produttori di bacon ed il versamento di una sovvenzione a favore dei soli esportatori che si servano della mediazione della PBC, come ufficio commerciale centrale. Con la quarta e la quinta questione si chiede se un siffatto sistema, il quale implica uno svantaggio finanziario per gli esportatori che non operano attraverso l'ufficio centrale, costituisca eventualmente una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'esportazione, vietato dall'art. 16 del Trattato, o una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione, vietata dall'art. 34.
punto 13
La questione centrale consiste quindi nell'accertare la compatibilità col diritto comunitario di un sistema di smercio applicato al bacon, prodotto soggetto all'organizzazione comune dei mercati per le carni suine, e consistente nel permettere ad un ente, cui la legge attribuisce il potere di riscuotere una tassa sulla produzione di tutte le carcasse di suino destinate alla fabbricazione di bacon, di sovvenzionare l'esportazione di determinate qualità di tale prodotto in altri Stati membri o in paesi terzi, riservando il vantaggio della sovvenzione agli esportatori che operino tramite lo stesso ente, il quale agisce come ufficio commerciale centrale. In realtà sorgono qui due questioni distinte: in primo luogo, se l'attribuzione di sovvenzioni all'esportazione-sia, di per sé, compatibile con il regime degli scambi intracomunitari e con quello delle esportazioni nei paesi terzi, in secondo luogo, se le disposizioni che disciplinano il settore di mercato in questione consentano di riservare un trattamento differenziato a seconda che il produttore venda nel mercato comune o nei paesi terzi tramite l'ente in questione ovvero direttamente, in quest'ultimo caso senza fruire della sovvenzione allo smercio pur essendo obbligato al pagamento della tassa.
punto 14
Come la Corte ha ripetutamente ricordato, da ultimo nella citata sentenza 29 novembre 1978, quando, in forza dell'art. 40 del Trattato la Comunità ha emanato una normativa che istituisce un'organizzazione comune dei mercati in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi provvedimento che vi deroghi o ne pregiudichi l'efficacia. Il regime di mercato istituito con il regolamento n. 2759/75, nel contesto del regime di libera circolazione delle merci garantito dalle disposizioni del Trattato, mira a garantire la libertà degli scambi nell'ambito della Comunità mediante l'eliminazione tanto degli ostacoli per gli scambi, quanto di qualsiasi distorsione nel commercio intracomunitario ed esclude quindi qualsiasi intervento degli Stati membri sul mercato, che non sia espressamente previsto dal regolamento stesso. Uno Stato membro non può quindi, né direttamente, né tramite un ente delegato a questo scopo, versare sussidi, sotto qualsiasi forma, a prodotti destinati ad essere smerciati nel mercato comune.
punto 15
Secondo la concezione su cui si basa il regolamento relativo all'organizzazione dei mercati delle carni suine, i prodotti ad essa soggetti debbono infatti circolare liberamente nell'ambito della Comunità, al livello di prezzi risultante dall'azione dei dispositivi dell'organizzazione comune dei mercati, senza che gli Stati membri, od enti da questi delegati, possano favorire lo smercio di prodotti nazionali rispetto a quelli di altri Stati membri, per mezzo di provvidenze finanziarie quale l'attribuzione di sovvenzioni.
punto 16
La stessa considerazione vale per le esportazioni nei paesi terzi, dato che, per garantire la competitività dei prodotti comunitari sul mercato mondiale, l'art. 15 del regolamento n. 2759/75 contempla il versamento ai produttori di una restituzione all'esportazione che, ai termini del n. 2 dello stesso articolo, dev'essere «la stessa per tutta la Comunità». Questa disposizione impedisce agli Stati membri di attribuire un vantaggio particolare ai propri produttori, garantendo loro una sovvenzione all'esportazione che si aggiunga alla restituzione ottenuta eventualmente a norma del regolamento, a rischio di falsare così le condizioni di concorrenza fra i produttori della Comunità sui mercati esterni.
punto 17
È chiaro quindi che il versamento di una sovvenzione allo smercio di bacon o di altri prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati, destinati ad altri Stati membri o all'esportazione fuori della Comunità, versamento contemplato dal sistema attuato in Irlanda sotto l'autorità della PBC, è di per sé incompatibile con le regole del mercato comune stabilite dalle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci e, più precisamente, dal regolamento n. 2759/75.
punto 18
Inoltre il sistema attuato dalla PBC è incompatibile col regolamento n. 2759/75 a causa della disparità di trattamento ch'essa riserva ai produttori a seconda che questi si servano o no della mediazione della PBC per la vendita dei propri prodotti in altri Stati membri o per esportarli in paesi terzi. Come la Corte ha sottolineato nella sentenza 29 novembre 1978, l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, come le altre organizzazioni comuni dei mercati, è basata sul principio di un mercato aperto, al quale tutti i produttori hanno libero acceso e il cui funzionamento è retto unicamente dagli strumenti giuridici contemplati da detta organizzazione. Un artificio fiscale, consistente nel permettere ad un ufficio commerciale centrale di riscuotere una tassa a carico di tutti i produttori di bacon e di riservare il vantaggio di una sovvenzione allo smercio di determinate qualità di tale prodotto ai soli produttori che consentano ad effettuare le proprie vendite tramite l'ufficio stesso, costituisce una lesione della libertà, garantita ad ogni operatore economico nel mercato comune, di valersi direttamente e senza subire per ciò un pregiudizio economico, delle agevolezze di produzione, d'importazione e di esportazione garantite dall'organizzazione comune dei mercati.
punto 19
Risulta da quanto precede che un sistema quale quello attuato in Irlanda dalla PBC contrasta in due modi distinti con le norme relative alla libera circolazione delle merci ed all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine. In primo luogo perché falsa, mediante la concessione di una sovvenzione alla vendita del bacon destinato allo smercio al di fuori del territorio nazionale, le correnti di scambi fra gli Stati membri e la concorrenza dei produttori comunitari sui mercati esterni; in secondo luogo perché consente ad un ufficio commerciale centrale, dotato del potere di riscuotere tasse sulla totalità della produzione di un prodotto soggetto ad organizzazione comune di mercato, di effettuare una tassazione tale da penalizzare gli operatori che scelgano di mettere in commercio direttamente il proprio prodotto, senza ricorrere ad un intermediario privilegiato dalla legge.
punto 20
La quarta, la quinta e la settima questione, riunite, vanno quindi risolte dichiarando che il regolamento n. 2759/75, tenuto conto delle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci va interpretato nel senso che è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine il sistema nazionale avente ad oggetto il consentire ad un ente commerciale centrale, dotato dalla legge del potere di riscuotere una tassa sull'intera produzione di una merce soggetta all'organizzazione comune di mercato, quali sono le carcasse di suino destinate alla produzione di bacon, a) di garantire, grazie al gettito della tassa, il versamento di una sovvenzione a determinati prodotti destinati ad essere smerciati nel mercato comune o ad essere esportati in paesi terzi; b) di arrecare un pregiudizio finanziario a qualsiasi produttore obbligato a versare la tassa sulla produzione, per il fatto che egli effettui le proprie vendite direttamente, senza fruire della mediazione o dei servizi dell'ente commerciale centrale. La tassa imposta nell'ambito di un regime di smercio avente dette caratteristiche non è dovuta dai produttori, per la parte in cui è destinata a fini incompatibili con le esigenze del Trattato relative alla libera circolazione delle merci e con l'organizzazione comune dei mercati.
punto 21
Ne consegue che il ricorso agli artt. 92-94 del Trattato non può modificare gli obblighi derivanti per gli Stati membri dal rispetto delle norme relative a detta organizzazione comune. Non è quindi necessario risolvere le questioni 1, 2 e 3 sollevate dal giudice nazionale.
punto 22
Analogamente, l'effetto delle norme relative all'organizzazione comune dei mercati non può essere paralizzato dalla qualifica di «monopolio nazionale» ai sensi dell'art. 37 del Trattato, attribuita ad un ente dotato dalla legge di determinati poteri, qual è la PBC. Ciò consegue dall'art. 38, n. 2, del Trattato, che attribuisce alle norme sull'organizzazione dei mercati agricoli la precedenza sulle norme relative all'instaurazione del mercato comune generale, delle quali fa parte l'art. 37. Questa considerazione rende superfluo l'esame della questione se, in effetti, un ente quale la PBC possa essere legittimamente qualificato un «monopolio» ai sensi dell'art. 37. Si può lasciare quindi senza soluzione anche la sesta questione.
punto 23
Infine, tenuto conto della soluzione data alla quarta, alla quinta e alla settima questione, non appare necessario affrontare la questione se le attività della PBC abbiano eventualmente violato gli artt. 85 o 86 del Trattato.

SENTENZA › In diritto › Sulla domanda riconvenzionale (decima questione)

punto 24
Le questioni sopra risolte riguardano la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale, per la parte relativa alla domanda intesa ad ottenere il pagamento delle tasse che la convenuta ha rifiutato di versare dal momento del suo ritiro dal sistema gestito dalla PBC. Da quanto precede risulta che il rifiuto di versare la tassa era giustificato, in quanto essa serve a finanziare una sovvenzione allo smercio delle carni suine, in contrasto con le norme dell'organizzazione dei mercati nel settore considerato. Poiché la convenuta ha pure chiesto, con domanda riconvenzionale, il rimborso della stessa tassa per il periodo anteriore, in cui essa aveva cooperato con la PBC e di conseguenza fruito della sovvenzione, il giudice nazionale desidera sapere se deve applicare a tale domanda i principi del proprio diritto nazionale od i principi del diritto comunitario. Esso rende inoltre manifesto che, in base ai principi del suo diritto nazionale, una domanda del genere dovrebbe probabilmente essere respinta. Il giudice a quo desidera comunque sapere, per il caso in cui a tale domanda si applichi il diritto comunitario, se i principi ad esso inerenti permettano l'accoglimento della domanda intesa alla restituzione di somme effettivamente versate, con o senza detrazione del premio ricevuto dalla convenuta.
punto 25
Da quanto precede si desume che la tassa imposta nell'ambito di un regime nazionale di mercato per le carni suine non è dovuta per la parte in cui è destinata a fini incompatibili con le esigenze del Trattato relative alla libera circolazione delle merci e con l'organizzazione comune dei mercati per il settore interessato. In linea di principio, qualsiasi operatore economico obbligato al versamento della tassa ha quindi il diritto di pretendere la restituzione della parte della tassa destinata a fini incompatibili col diritto comunitario. Spetta per il resto al giudice nazionale valutare di volta in volta, secondo il proprio diritto interno, se ed in quale misura la tassa versata possa essere ripetuta e se un credito del genere sia eventualmente compensato da somme versate all'operatore economico sotto forma di sovvenzione all'esportazione.
punto 26
La soluzione da dare alla decima questione è quindi che spetta al giudice nazionale determinare, in primo luogo, se ed in quale misura la tassa riscossa su un prodotto soggetto all'organizzazione comune dei mercati e destinata a fini con essa incompatibili vada rimborsata e, in secondo luogo, se ed in quale misura tale diritto al rimborso sia eventualmente compensato dall'ammontare delle sovvenzioni versate all'operatore interessato.

SENTENZA › In diritto › Sulla domanda riconvenzionale (decima questione) › Sulle spese

punto 27
Le spese sostenute dal Governo d'Irlanda e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dare luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente davanti alla High Court d'Irlanda, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court d'Irlanda con sentenza del 30 giugno e con ordinanza del 31 luglio 1978, dichiara: 1o Il regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2759, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, dev'essere interpretato, tenuto conto delle norme del Trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci, nel senso che è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine il sistema nazionale avente ad oggetto il consentire ad un ente commerciale centrale, dotato dalla legge del potere di riscuotere una tassa sull'intera produzione di una merce soggetta all'organizzazione comune di mercato, quali sono le carcasse di suino destinate alla produzione di bacon, a) di garantire, grazie al gettito della tassa, il versamento di una sovvenzione a determinati prodotti destinati ad essere smerciati nel mercato comune o ad essere esportati in paesi terzi; b) di arrecare un pregiudizio finanziario a qualsiasi produttore obbligato a versare la tassa sulla produzione, per il fatto che egli effettui le proprie vendite direttamente, senza fruire della mediazione o dei servizi dell'ente commerciale centrale. 2o La tassa imposta nell'ambito di un regime di smercio avente dette caratteristiche non è dovuta dai produttori, per la parte in cui è destinata a fini incompatibili con le esigenze del Trattato relative alla libera circolazione delle merci e con l'organizzazione comune dei mercati. 3o Spetta al giudice nazionale determinare, in primo luogo, se ed in quale misura la tassa riscossa su un prodotto soggetto all'organizzazione comune dei mercati e destinata a fini con essa incompatibili vada rimborsata e, in secondo luogo, se ed in quale misura tale diritto al rimborso sia eventualmente compensato dall'ammontare delle sovvenzioni versate all'operatore interessato.

Firme

Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Pescatore Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 26 giugno 1979. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Prima Sezione f.f. di presidente J. Mertens de Wilmars

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