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Sez. L, Sentenza n. 6202 del 22/10/1986 (Rv. 448466 - 01)

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - TUTELA REALE - RILEVANZA DELLE DIMENSIONI DELL'UNITÀ PRODUTTIVA.*
Stato
decisa il 1986-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448466-01

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - TUTELA REALE - RILEVANZA DELLE DIMENSIONI DELL'UNITÀ PRODUTTIVA.*

In tema di disciplina limitativa dei licenziamenti individuali la tutela reale contemplata dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori si applica nell'ambito fissato dal successivo art. 35, che fa riferimento alle dimensioni dell'unità produttiva e prescinde invece dalle dimensioni complessive dell'impresa. In difetto di tale presupposto - che, in quanto fatto costitutivo dell'Azione di reintegrazione esperita dal lavoratore licenziato, deve essere verificato dal giudice anche d'ufficio - opera la cosiddetta tutela obbligatoria prevista dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966, con i limiti dimensionali (relativi questi alla dimensione complessiva dell'impresa e non già dell'unità produttiva) sanciti dall'art. 11 della legge stessa. Se infine, in difetto anche di tale ulteriore requisito, l'art. 8 sia inapplicabile, si ricade nella disciplina del recesso ad nutum di cui all'art. 2118 cod. civ. (Conf 3538/86, mass n 446474; (Conf 222/86, mass n 443861; (Conf 5050/85, mass n 442368; (Conf 5058/78, mass n 394815; (contra 6068/83, mass n 430875).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)