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Sez. 1, Sentenza n. 2142 del 25/02/2000 (Rv. 534409 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA | Precisazione delle conclusioni - Omessa espressa riproposizione di domande ed istanze istruttorie - Rinuncia - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534409-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA

Il giudice nell'interpretare la domanda deve avere riguardo alla volontà "effettiva" delle parti, ricavabile anche per "implicito", ed ha l'obbligo di provvedere su tutte le richieste avanzate dalle parti stesse, sia di merito che istruttorie. Pertanto le richieste non richiamate nella formulazione letterale delle conclusioni finali, possono intendersi "rinunciate" se non costituiscono parte integrante o un diritto accessorio di quelle specificamente indicate in quella sede, più in generale, quando dagli atti processuali non risulti che la parte, malgrado l'omissione materiale, abbia inteso insistere nella richiesta o deduzione pretermessa e solo in presenza di elementi che dimostrino il venir meno di ogni interesse della parte al loro mantenimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)