Sez. 1, Sentenza n. 2058 del 25/02/1998 (Rv. 513023 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Illeciti amministrativi - Principio di legalità, di irretroattività e di divieto di integrazione analogica - Conseguenze - Assoggettamento del comportamento alla legge del tempo del suo verificarsi - Necessità - Disciplina posteriore più favorevole - Inapplicabilità - Disciplina posteriore astrattamente più favorevole sotto il profilo sanzionatorio, ma ricomprendente ipotesi di illecito relative a comportamenti in precedenza non sanzionati - Inapplicabilità - Fattispecie in tema di percezione indebita di aiuti comunitari per la produzione dell'olio di semi.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In tema di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di integrazione analogica di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981 comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole. A più forte ragione non è invocabile, nei confronti del presunto contravventore, l'applicazione di una legge posteriore astrattamente più favorevole (rispetto alla precedente) sotto il profilo sanzionatorio se, per effetto di detta legge, il comportamento da quegli tenuto risulti passibile di sanzione (penale e o amministrativa) mentre il comportamento medesimo, sotto il vigore della normativa precedente, risultava del tutto immune da sanzione. (Nella specie, un ulivicoltore, destinatario di una ordinanza - ingiunzione ex art. 3 della legge 898/86 per indebita percezione di aiuti comunitari per la produzione dell'olio di oliva, proposta opposizione dinanzi al pretore, aveva ottenuto la revoca del provvedimento, essendo questo relativo ad infrazioni consumatesi in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge 898/1986, e non prevedendo la pregressa legge 242/79 - sotto il vigore della quale si erano materializzati i comportamenti addebitatigli - alcuna sanzione in relazione a quanto materialmente contestato, per non essere l'opponente in possesso del requisito soggettivo della titolarità di impresa confezionatrice di prodotti oleari. Nel rigettare il ricorso dell'amministrazione, secondo la quale andava, comunque, applicata, nella specie, la legge 898/86 - benché intervenuta dopo la commissione del presunto illecito da parte dell'opponente -, in quanto più favorevole sul piano sanzionatorio rispetto alla precedente normativa, la S.C. ha affermato il principio di diritto di cui in massima).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)