Sez. L, Sentenza n. 3676 del 24/02/2004 (Rv. 570469 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Principi di legalità, irretroattività e divieto di applicazione analogica - Applicabilità - Conseguenze - Assoggettamento del comportamento alla legge del tempo del suo verificarsi - Sopravvenuta entrata in vigore di disciplina più favorevole - Irrilevanza - Applicazione analogica dei principi di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2 cod. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di applicazione analogica risultanti dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, secondo e terzo comma del cod. pen.(Fattispecie, relativa alla sopravvenuta eliminazione, per effetto della disciplina contenuta nell'art. 9 bis del D.L. n. 511 del 1996, introdotto dalla legge di conversione n. 608 dello stesso anno, dell'obbligo del nulla osta della sezione circoscrizionale per l'impiego ai fini dell'assunzione di dipendenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 511 art. 9 bis, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)