diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 12999 del 04/06/2007 (Rv. 598412 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - IN GENERE | Beni strumentali - Nozione - Inerenza ad un'impresa commerciale - Sufficienza - Esclusione - Strumentalità in rapporto all'attività dell'azienda - Necessità - Utilizzazione diretta del bene - Necessità - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598412-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, secondo periodo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, presuppone la prova della funzione strumentale del bene non già in senso oggettivo, bensì in rapporto all'attività dell'azienda, non contemplando tale disposizione una categoria di beni la cui strumentalità è "in re ipsa", e potendosi prescindere (ai fini dell'accertamento della strumentalità) dall'utilizzo diretto del bene da parte dell'azienda soltanto nel caso in cui risulti provata l'insuscettibilità (senza radicali trasformazioni) di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione all'attività aziendale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)