Sez. U, Sentenza n. 4813 del 28/07/1986 (Rv. 447515 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - DECISIONE DEL RICORSO - COMUNICAZIONI - TERMINE PERENTORIO DI CINQUE ANNI PER LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - NATURA SOSTANZIALE - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - PROLUNGAMENTO DEL TERMINE A DIECI ANNI EX ART. 47 D.P.R. N. 153 DEL 1969 IN CONTROVERSIE NON CONCERNENTI TRATTAMENTI PENSIONISTICI - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - DECISIONE DEL RICORSO - COMUNICAZIONI - TERMINE PERENTORIO DI CINQUE ANNI PER LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - NATURA SOSTANZIALE - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - PROLUNGAMENTO DEL TERMINE A DIECI ANNI EX ART. 47 D.P.R. N. 153 DEL 1969 IN CONTROVERSIE NON CONCERNENTI TRATTAMENTI PENSIONISTICI - INAMMISSIBILITÀ.*
Il termine perentorio di cinque anni dalla data della comunicazione della decisione del ricorso in Sede amministrativa da parte dello INPS, termine oltre il quale per l'art. 99 R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1877 (successivamente richiamato dall'art. 40 legge 31 marzo 1956 n. 293 sulla previdenza del personale delle aziende elettriche private e dall'art. 15 del d.P.R. 17 marzo 1965 n. 144 sul trattamento previdenziale del personale dell'ENEL) l'Azione giudiziaria non può essere proposta, è un termine di decadenza sostanziale, in quanto tale non ricadente nella previsione dell'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533, che - nello stabilire la irrilevanza delle decadenze verificatesi nelle procedure amministrative relative alle controversie previdenziali - si riferisce esclusivamente alle decadenze procedimentali. Nè il termine predetto, ove la pretesa dell'assicurato non concerna il trattamento pensionistico, può ritenersi prolungato da cinque a dieci anni dall'art. 47 d.P.R. 30 aprile 1969 n. 153, atteso che tale norma si riferisce unicamente alle azioni giudiziarie in materia di pensioni. (V 2954/84, mass n 435000; (V 5176/83, mass n 430040).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 99, Legge 31/03/1956 num. 293 art. 40, DPR 17/03/1965 num. 144 art. 15, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 47, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)