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Sez. L, Sentenza n. 3348 del 14/05/1983 (Rv. 428241 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - CASI DI SOSPENSIONE E DI INTERRUZIONE - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Stato
decisa il 1983-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428241-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - CASI DI SOSPENSIONE E DI INTERRUZIONE - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - CARATTERE ESCLUSIVO.*

Al di fuori dei casi di sospensione e di interruzione specificamente previsti dagli artt. 104 commi secondo e terzo e 112 comma quarto del T.U. N. 1124 del 1965, nessun atto diverso dalla proposizione dell'Azione giudiziaria può avere efficacia sospensiva o interruttiva del termine triennale di prescrizione dell'Azione per conseguire le prestazioni dovute dall'Inail in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. (V 35/82, mass n 417723; (Conf 3081/81, mass n 413648).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 com. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 com. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 com. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)