Sez. L, Sentenza n. 35 del 06/01/1982 (Rv. 417723 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDUSTRIA - INFORTUNIO - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONE DIRETTA A CONSEGUIRE LE PRESTAZIONI - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDUSTRIA - INFORTUNIO - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONE DIRETTA A CONSEGUIRE LE PRESTAZIONI - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
A norma del primo comma dell'art. 112 del T.U. Approvato con d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'Azione diretta a conseguire le prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (nell'industria) si prescrive nel termine di tre anni, che decorre dalla data dell'infortunio. Tale prescrizione rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità, non oltre però il termine di centocinquanta giorni, e, a norma del quarto comma dello stesso articolo, quando l'avente diritto abbia ritenuto trattarsi d'infortunio nell'agricoltura ed abbia iniziato o proseguito le relative pratiche amministrative. Al di fuori di tali ipotesi, nessun altro atto diverso dalla proposizione dell'Azione giudiziaria può avere efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione. (V 3081/81, mass n 413648; (V 2077/81, mass n 412795; (V 4357/79, mass n 400867; (V 31/77, Corte cost; (V 3912/69, mass n 344322; (V 116/69, Corte cost).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)