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Sez. L, Sentenza n. 7634 del 28/12/1983 (Rv. 432238 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - AZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE - TERMINE DI PRESCRIZIONE TRIENNALE - INTERRUZIONE - CONDIZIONI - SOSPENSIONE DURANTE LA LIQUIDAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DELL'INDENNITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432238-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - AZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE - TERMINE DI PRESCRIZIONE TRIENNALE - INTERRUZIONE - CONDIZIONI - SOSPENSIONE DURANTE LA LIQUIDAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DELL'INDENNITÀ - LIMITI.*

Il termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 può essere interrotto, oltre che dall'eventuale riconoscimento del diritto dell'assicurato da parte dell'i.N.A.I.L., solo dalla proposizione dell'Azione giudiziaria, mentre la sospensione dello stesso termine durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità è, a norma dell'art. 111 dello stesso d.P.R., limitata (per il procedimento previsto dall'art. 104) ad un periodo di centocinquanta giorni, senza che la protrazione della procedura amministrativa oltre il tempo dal legislatore ritenuto sufficiente per il suo espletamento possa avere un ulteriore effetto sospensivo della prescrizione, il cui decorso non è interrotto neppure da eventuali e successive richieste intese a sollecitare l'istituto al riconoscimento dell'indennità o della rendita. (V 4687/83, mass n 429578; (V 3348/83, mass n 428241; (V 1854/83, mass nn 426697 426696; (V 6447/82, mass n 424080; (V 3081/81, mass n 416648; (V 4357/79, mass n 400867; (V 3912/69, mass n 344322).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)