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Sez. 1, Sentenza n. 1069 del 04/12/2025 Cc. (dep. 13/01/2026) Rv. 289190-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di prevenzione - Terzo acquirente di immobile - Sentenza ex art. 2932 cod. civ. anteriore al sequestro di prevenzione a carico del promittente venditore - Trasferimento del bene subordinato al versamento del saldo - Buona fede e affidamento del terzo - Rilevanza - Esclusione - Natura fittizia dell’intestazione - Accertamento - Modalità.
Stato
decisa il 2025-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289190-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo promissario acquirente del bene immobile confiscato che, in data anteriore al sequestro, ne abbia acquisito la titolarità formale in forza di una sentenza ex art. 2932 cod. civ., con effetto traslativo subordinato al pagamento del saldo prezzo, ove intenda contestare il provvedimento ablatorio, può limitarsi ad allegare circostanze di fatto tese a dimostrare che l'acquisto sia avvenuto mediante impiego di risorse economiche proprie e non è onerato, a differenza del terzo creditore, della dimostrazione della sua buona fede e dell'affidamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che il mancato versamento del saldo, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 cod. civ., non determina inefficacia del trasferimento già realizzatosi, sicché, fino a eventuale risoluzione del rapporto, rimessa alla decisione dell'Agenzia nazionale per la gestione dei beni confiscati, il terzo resta formale intestatario del bene).

Cod. Civ. art. 2932, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)