Sez. 1, Sentenza n. 42238 del 18/05/2017 Cc. (dep. 15/09/2017) Rv. 270974 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure patrimoniali - Confisca - Terzo intestatario del bene - Onere di allegazione - Individuazione - Differenze con il terzo creditore - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo intestatario di un bene sottoposto a confisca che intenda contestare il provvedimento applicativo può limitarsi ad allegare circostanze di fatto tese a dimostrare l'effettivo impiego di risorse economiche proprie nell'acquisto del bene, non rilevando, a differenza dell'onere di allegazione gravante sul terzo creditore, la dimostrazione della sua buona fede al momento dell'acquisto. (La S.C., in motivazione, ha precisato che il fatto in sé dell'acquisto a titolo oneroso spezza il nesso di riferibilità del bene al soggetto pericoloso, persino nel caso di consapevolezza, da parte dell'acquirente, della condizione di costui).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)