Sez. 3, Sentenza n. 758 del 16/02/1996 Cc. (dep. 19/03/1996) Rv. 204863 - 01
Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Successione di leggi | Riferibilità alle norme incriminatrici - Successione di atti o fatti amministrativi - Istituto della successione delle leggi - Inapplicabilità - Fattispecie: non ultrattività esclusa per carni vendute a prezzo superiore.
Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Successione di leggi
L'istituto della successione delle leggi penali riguarda la successione nel tempo delle norme incriminatrici, cioè di quelle norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziale del reato, comprese le norme extrapenali che integrano la fattispecie incriminatrice. Esula quindi da questo la successione di atti o fatti amministrativi che, pure influendo sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implica una modifica della norma incriminatrice in quanto comporta non una abrogazione della disposizione sanzionatoria penale, che resta immutata e quindi in vigore, ma esclusivamente una variazione del contenuto del precetto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento della pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso condanna per messa in vendita di carne bovina a prezzo superiore a quello massimo determinato dal comitato internazionale dei prezzi. La S.C. ha ritenuto che la deliberazione 13 luglio 1993 dello stesso comitato, con cui veniva liberalizzato il prezzo di vendita della carne in questione, non può assumere valore di esimente per i comportamenti temporalmente precedenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 15/09/1947 num. 896 art. 14 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/07/1993
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)