Sez. 6 - , Sentenza n. 51131 del 15/11/2019 Ud. (dep. 18/12/2019) Rv. 277570 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Sospensione condizionale della pena - Revoca - Ipotesi previste dall'art 168, commi primo e terzo, cod. pen. - Natura dichiarativa del provvedimento di revoca - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di rinvio che revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono non un'attività discrezionale o valutativa, bensì puramente ricognitiva, con cui si accerta il venir meno delle preesistenti condizioni legittimanti. (In motivazione, la Corte ha precisato che il suddetto principio è applicabile anche in caso di giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla cassazione, in quanto la natura dichiarativa della decisione non contrasta con il rispetto del criterio devolutivo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)