Sez. 1, Sentenza n. 21872 del 12/02/2003 Ud. (dep. 16/05/2003) Rv. 224400 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Beneficio concesso illegalmente - Potere di revoca del giudice di appello - Sussistenza.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa illegalmente in presenza di causa ostativa, il provvedimento della corte d'appello che provvede alla revoca ex art. 168, 3 comma cod. pen. non viola il divieto di "reformatio in peius" né il principio devolutivo, trattandosi di provvedimento ricognitivo di una preesistente situazione di illegalità .
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)