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Sez. 5, Sentenza n. 40466 del 27/09/2002 Cc. (dep. 29/11/2002) Rv. 225699 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Beneficio concesso in violazione dei limiti di cui al comma 4 dell'art. 164 c.p.p. - Revoca nel giudizio di appello ordinario o camerale - Possibilità per il giudice di adottare il provvedimento d'ufficio e in assenza di impugnazione del pubblico ministero - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225699-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento previsto dal comma 3 dell'art. 168 cod. pen. - secondo il quale è disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulta concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma 4 dell'art. 164 cod.pen. - ha natura dichiarativa, riguardando effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento, tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma 1-bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice della esecuzione. Ne consegue che non comporta violazione del divieto di "reformatio in pejus" e del principio devolutivo il provvedimento di revoca adottato dal giudice di appello, nel procedimento ordinario come in quello camerale, anche d'ufficio e nei casi di omessa impugnazione del pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)