Sez. 1, Sentenza n. 2856 del 28/03/1996 (Rv. 496668 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992 - Area edificabile - Nozione - Area destinata a verde pubblico dal P. R. G. - Edificabilità - Esclusione. .
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, la disposizione del terzo comma dell'art. 5 bis, inserito nel D.L. n. 333 del 1992 con la legge di conversione n. 359 del 1992 - applicabile, in difetto di formazione del giudicato sulla quantificazione dell'indennità, nei procedimenti in corso e, quindi, anche in sede di legittimità - prevede che, ai fini della valutazione della edificabilità delle aree, si debba tener conto delle loro "possibilità legali ed effettive di edificazione" e introduce, pertanto, il precetto secondo cui non può essere classificata come "edificabile" - e l'indennità per la sua espropriazione va determinata secondo il criterio di cui agli artt. 16 e seguenti della legge n. 865 del 1971 - un'area che gli strumenti urbanistici, non preordinati all'espropriazione (nella specie, il Piano regolatore generale di Livorno), assoggettino a vincolo di inedificabilità (in quanto destinata a "verde pubblico"), precludendone, così, le possibilità legali di edificazione.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)