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Sez. 1, Sentenza n. 227 del 12/01/1999 (Rv. 522195 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE | Giudice di pace - Pronuncia secondo equità - Portata - Conseguenze in tema di ricorribilità per cassazione e di vizi invocabili.
Stato
decisa il 1999-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522195-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE

La pronunzia secondo equità del giudice di pace, che attiene alla decisione nel merito, fermo restando l'obbligo della osservanza delle norme processuali, è vincolata, a seguito della novellazione dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ., - che ha soppresso il riferimento, quale limite al potere equitativo del giudice, "ai principi regolatori della materia ", - oltre che alle disposizioni della Costituzione, al rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento ed al diritto comunitario. Ne consegue che le pronunce emesse ai sensi del predetto art. 113, comma secondo, cod. proc. civ., sono ricorribili per cassazione, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per violazione della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento, del diritto comunitario e della legge processuale; in relazione ai vizi previsti dallo stesso art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per nullità della sentenza attinente alla sua motivazione, ivi compresa l'ipotesi di assoluta carenza o incongruenza della motivazione equitativa. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione del giudice di pace - che aveva annullato una ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa per violazione di regolamento CEE, ritenendo detta normativa sostanzialmente rispettata dall'opponente, essendosi risolte le irregolarità a lui contestate in violazioni meramente formali, tali da escludere ogni intento fraudolento - per non avere il ricorrente formulato gravame con riferimento alla "ratio decidendi" con la quale erano stati ritenuti sussistenti motivi di equità che giustificavano la deroga alla sola normativa statale sanzionatoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)